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Sentenza

Sentenza n. 6660/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza numero 1669/2024, emessa in data 14 novembre 2024 dal Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 1669/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 1669/2024. Tale sentenza aveva dichiarato il suo diritto a ottenere, per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo nominale di euro 500,00 annui. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo e deve limitarsi all’accertamento dell’inadempimento o dell’elusione del giudicato, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In presenza dell’allegazione della ricorrente circa l’inadempimento, il Ministero non ha assolto l’onere di fornire chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza civile; ne è derivato l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un’eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione dei giudicati e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non adempia all’obbligo di conformarsi al relativo contenuto.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso dalla ricorrente e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio riconosciuto dal giudice ordinario alla docente, pari a euro 500,00 per ciascun anno scolastico considerato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l’inadempimento o l’elusione del giudicato e ad adottare le misure necessarie per attuarlo, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il privato allega l’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato e l’amministrazione, costituitasi, non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo, tale mancata collaborazione probatoria può condurre all’accertamento dell’inottemperanza, secondo la ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore dell’obbligazione.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in caso di ulteriore inerzia, anche con facoltà di delega e di superamento del dissenso di altre amministrazioni coinvolte.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta contestualmente all’accertamento dell’inottemperanza, potendo essere riservata a una fase successiva qualora l’amministrazione persista nell’inadempimento oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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