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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11306/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Salerno che li aveva condannati per varie contravvenzioni previste dal d.P.R. n. 380/2001 (realizzazione di due manufatti chiusi con vetro e plastica non autorizzati, in luogo delle tettoie libere assentite). Romeo e Lepre deducono l'omissione del giudice nel valutare la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e lamentano altresì l'attribuzione del beneficio della sospensione condizionale della pena per l'ammenda senza espressa istanza. Vece censura l'accertamento di responsabilità e il diniego dell'art. 131-bis. La questione centrale è quindi sia di merito (responsabilità per i reati edilizi contestati) sia processuale (omessa valutazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.)

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il gravame di Vece relativo all'accertamento della responsabilità perché basato su argomenti generici non confrontati con la motivazione del Tribunale; ha tuttavia ritenuto fondato il motivo comune ai tre imputati relativo all'omessa valutazione, nella sentenza impugnata, della possibilità di applicare l'art. 131-bis c.p., nonostante la richiesta difensiva risultasse a verbale. Per tale motivo la sentenza è stata annullata e rinviata al Tribunale di Salerno esclusivamente in ordine alla applicabilità dell'art. 131-bis. Sono stati ritenuti assorbiti i profili connessi alla sospensione condizionale della pena in assenza di espressa richiesta. Contestualmente la Corte ha dichiarato irrevocabilmente accertata la responsabilità dei ricorrenti ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001

    artt. 64, 71, 65, 72, 93, 94, 95, 75; art. 29

    Le norme del d.P.R. 380/2001 sono state richiamate per fondare le contravvenzioni edilizie: la realizzazione di manufatti chiusi anziché tettoie aperte integra le violazioni contestate. L'art. 29 è richiamato per affermare la responsabilità in concorso degli imputati in ragione dei ruoli (es. titolare dell'impresa costruttrice). Essendo reati formali, colposi o di pericolo, per la loro integrazione è sufficiente la mancata osservanza delle prescrizioni

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito doveva esaminare espressamente questa richiesta, e l'omessa valutazione determina l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente a questo punto

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare definitivamente accertata la responsabilità dei ricorrenti, malgrado l'annullamento limitato; indica l'effetto di stabilizzazione dell'affermazione di responsabilità sul punto non investito dal rinvio

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass., Sez. 3, n. 10106 del 21/01/2016 (Torzini, Rv. 266291-01)

    Richiamata in relazione al principio secondo cui la responsabilità in concorso può fondarsi sulle qualità e sui ruoli degli imputati (es. titolare dell'impresa), con conseguente onere per la difesa di dimostrare l'assenza di responsabilità o di colpa

Massime di principio

  • Se la difesa chiede in udienza l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito è obbligato a valutare e motivare specificamente sull'eventuale non punibilità per particolare tenuità; l'omissione è vizio che comporta annullamento con rinvio limitato a quel punto
  • Per i reati edilizi previsti dal d.P.R. 380/2001 la responsabilità può essere affermata in concorso in base alle qualità e ai ruoli (es. committente, titolare impresa): la difesa deve provare concretamente di non essere l'autore materiale o la mancanza di colpa
  • La sopravvenienza del permesso a costruire può estinguere il reato di abuso edilizio ma non esclude automaticamente altre contravvenzioni correlate o responsabilità collegate alla tipologia del manufatto e alla normativa sismica
  • Le impugnazioni che si limitano a censure generiche e non affrontano puntualmente la motivazione della sentenza di merito sono, di norma, inammissibili
  • Un annullamento limitato con rinvio (per omissione di valutazione di un istituto di non punibilità) può coesistere con la dichiarazione di definitiva accertazione della responsabilità su altri punti: il rinvio riguarda solo la questione omessa

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