Cassazione Penale, Sentenza n. 11306/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Salerno che li aveva condannati per varie contravvenzioni previste dal d.P.R. n. 380/2001 (realizzazione di due manufatti chiusi con vetro e plastica non autorizzati, in luogo delle tettoie libere assentite). Romeo e Lepre deducono l'omissione del giudice nel valutare la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e lamentano altresì l'attribuzione del beneficio della sospensione condizionale della pena per l'ammenda senza espressa istanza. Vece censura l'accertamento di responsabilità e il diniego dell'art. 131-bis. La questione centrale è quindi sia di merito (responsabilità per i reati edilizi contestati) sia processuale (omessa valutazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.)
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il gravame di Vece relativo all'accertamento della responsabilità perché basato su argomenti generici non confrontati con la motivazione del Tribunale; ha tuttavia ritenuto fondato il motivo comune ai tre imputati relativo all'omessa valutazione, nella sentenza impugnata, della possibilità di applicare l'art. 131-bis c.p., nonostante la richiesta difensiva risultasse a verbale. Per tale motivo la sentenza è stata annullata e rinviata al Tribunale di Salerno esclusivamente in ordine alla applicabilità dell'art. 131-bis. Sono stati ritenuti assorbiti i profili connessi alla sospensione condizionale della pena in assenza di espressa richiesta. Contestualmente la Corte ha dichiarato irrevocabilmente accertata la responsabilità dei ricorrenti ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001
artt. 64, 71, 65, 72, 93, 94, 95, 75; art. 29
Le norme del d.P.R. 380/2001 sono state richiamate per fondare le contravvenzioni edilizie: la realizzazione di manufatti chiusi anziché tettoie aperte integra le violazioni contestate. L'art. 29 è richiamato per affermare la responsabilità in concorso degli imputati in ragione dei ruoli (es. titolare dell'impresa costruttrice). Essendo reati formali, colposi o di pericolo, per la loro integrazione è sufficiente la mancata osservanza delle prescrizioni
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito doveva esaminare espressamente questa richiesta, e l'omessa valutazione determina l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente a questo punto
art. 624 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare definitivamente accertata la responsabilità dei ricorrenti, malgrado l'annullamento limitato; indica l'effetto di stabilizzazione dell'affermazione di responsabilità sul punto non investito dal rinvio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass., Sez. 3, n. 10106 del 21/01/2016 (Torzini, Rv. 266291-01)
Richiamata in relazione al principio secondo cui la responsabilità in concorso può fondarsi sulle qualità e sui ruoli degli imputati (es. titolare dell'impresa), con conseguente onere per la difesa di dimostrare l'assenza di responsabilità o di colpa
Massime di principio
- Se la difesa chiede in udienza l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito è obbligato a valutare e motivare specificamente sull'eventuale non punibilità per particolare tenuità; l'omissione è vizio che comporta annullamento con rinvio limitato a quel punto
- Per i reati edilizi previsti dal d.P.R. 380/2001 la responsabilità può essere affermata in concorso in base alle qualità e ai ruoli (es. committente, titolare impresa): la difesa deve provare concretamente di non essere l'autore materiale o la mancanza di colpa
- La sopravvenienza del permesso a costruire può estinguere il reato di abuso edilizio ma non esclude automaticamente altre contravvenzioni correlate o responsabilità collegate alla tipologia del manufatto e alla normativa sismica
- Le impugnazioni che si limitano a censure generiche e non affrontano puntualmente la motivazione della sentenza di merito sono, di norma, inammissibili
- Un annullamento limitato con rinvio (per omissione di valutazione di un istituto di non punibilità) può coesistere con la dichiarazione di definitiva accertazione della responsabilità su altri punti: il rinvio riguarda solo la questione omessa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11294/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11295/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11296/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11300/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11301/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11303/2022 del 29/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →