Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35002/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di sospensione o annullamento dell'ordine di esecuzione della riduzione in pristino dei luoghi (emesso il 01/04/2019) per un immobile abusivo. Sostiene di aver già eseguito il ripristino alla destinazione agricola secondo un progetto approvato dal Comune di Assemini e che quindi la demolizione non sarebbe più eseguibile. Inoltre deduce che il procedimento amministrativo di acquisizione dell'area al patrimonio comunale non si è perfezionato (il Comune aveva comunicato che l'immissione in possesso e l'acquisizione erano previste per il 19/03/2024), per cui non sarebbe scattata la conseguente acquisizione che normalmente segue l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le questioni sollevate erano già state oggetto di precedenti pronunce del giudice dell'esecuzione (ordinanze del 04/09/2018, 24/07/2019 e 25/05/2021) e pertanto la nuova istanza era inammissibile per riproposizione di questioni già decise. Sul punto dell'acquisizione al patrimonio comunale, la Corte ha ritenuto che il procedimento amministrativo, anche se non perfezionato, ha rilevanza solo amministrativa e non esime la ricorrente dall'obbligo di demolire; il mancato frazionamento catastale o altri ritardi amministrativi non impediscono l'esecuzione dell'ordine. Quanto all'affermazione che il ripristino sarebbe già stato eseguito (per effetto di una messa alla prova positiva), la Corte ha osservato che la pronuncia di estinzione per la messa alla prova non conteneva riferimenti alla riduzione in pristino delle opere abusive e che le doglianze erano, nella sostanza, questioni di fatto già valutate dai giudici di merito e non sindacabili in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 3

    a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso di cassazione che ripropone questioni già esaminate e decise dai giudici di merito; la Corte non è luogo per una rivalutazione dei fatti o per ottenere una diversa valutazione probatoria già compiuta.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non ammette ricorsi che ripropongono lo stesso tema di fatto già deciso dai giudici di merito: prima di proporre cassazione è necessario che emerga una questione di diritto nuova o un vizio giuridico rilevante, non una mera diversa valutazione dei fatti.
  • L'adempimento amministrativo (es. acquisizione al patrimonio comunale) ha rilievo sul piano amministrativo ma non sospende automaticamente l'obbligo di ottemperare a un ordine penale di demolizione: ritardi o incompletezze amministrative non escludono, di per sé, l'eseguibilità dell'ordine.
  • Se si sostiene di aver già eseguito la riduzione in pristino occorre documentare in modo formale e definitivo l'avvenuto ripristino (atti amministrativi di presa d'atto, certificazioni tecniche, aggiornamento catastale se necessario) e dimostrare che l'amministrazione competente ha accertato e accettato il ripristino.
  • La messa alla prova o altre misure alternative che abbiano avuto esito positivo devono contenere espressi richiami alle obbligazioni adempiute (es. alla riduzione in pristino) per poter essere invocate come prova dell'avvenuto adempimento; in assenza di ciò la loro efficacia non è automatica in ordine alla estinzione dell'obbligo di demolizione.
  • Per evitare l'inammissibilità in cassazione, le impugnazioni devono puntare su profili di diritto (violazione di norme o principio di diritto) e non su rinnovata valutazione di elementi fattuali già valutati dal giudice dell'esecuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.