Cassazione Penale, Sentenza n. 37459/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 384 c.p.p. e vizio di motivazione: il Tribunale, pur in presenza dei presupposti del fermo (detenzione/trasporto di cocaina e ricettazione), non aveva convalidato il fermo ritenendo assente il pericolo di fuga. Si contestava che il GIP avesse valutato in chiave ex post gli elementi emersi dopo il fermo (in particolare il successivo rintraccio presso l'abitazione della compagna), anziché operare un giudizio prognostico ex ante sulla probabilità che l'indagato si sottraesse alle indagini, basato sugli elementi disponibili al momento dell'adozione del provvedimento: alias multipli, precedenti, numerosi controlli alla frontiera, il pericoloso inseguimento con perdita delle tracce e il grave dispiegamento di forze necessario per il rintraccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha deciso che il GIP ha illegittimamente effettuato una valutazione ex post, valorizzando il successivo ritrovamento dell'indagato invece di valutare gli elementi concreti e specifici esistenti al momento del fermo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice della convalida deve porsi nella situazione dell'operatore che ha disposto il fermo e valutare, con prospettiva prognostica ex ante, la rilevante probabilità di sottrazione. L'insieme di circostanze (alias, precedenti, pericoloso inseguimento, perdita delle tracce e ritardo nel rintraccio) avrebbe legittimato il fermo del P.M.; pertanto il provvedimento di rigetto della convalida è stato annullato senza rinvio perché la fase è formalmente esaurita e l'iniziativa del Pubblico ministero va ritenuta legittima.
Norme richiamate
La norma sulla convalida del fermo impone al Giudice di valutare il pericolo di fuga; la Corte interpreta che tale valutazione debba essere prognostica ex ante, basata sugli elementi concreti disponibili al momento del fermo.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016 - Grosso; Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021 - Sylla)
Principio giurisprudenziale secondo cui il giudice della convalida deve porsi nella stessa situazione di chi ha operato il fermo per verificare la ragionevolezza della decisione e non può sostituire la valutazione ex ante con un controllo ex post fondato su sviluppi successivi.
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di fuga in sede di convalida del fermo è prognostica: il giudice deve considerare gli elementi esistenti al momento dell'adozione del provvedimento, non gli eventi sopravvenuti.
- Fatti come alias multipli, precedenti di polizia, controlli frequenti alla frontiera, un inseguimento pericoloso e la perdita delle tracce sono indici rilevanti e concreti di rischio di sottrazione alle indagini e possono legittimare la convalida del fermo.
- Il GIP non può annullare la convalida basandosi su un rintraccio successivo che attenua il rischio percepito al momento del fermo; tale approccio costituisce valutazione ex post censurabile in cassazione.
- Se l'impugnazione riguarda una fase già formalmente esaurita e la valutazione del GIP è viziata come sopra, la Cassazione può annullare senza rinvio riconoscendo la legittimità dell'iniziativa del Pubblico ministero.
- In situazioni analoghe, chi dispone il fermo dovrebbe documentare chiaramente gli elementi concreti e specifici che motivano la previsione di fuga, e il giudice della convalida deve motivare la sua decisione tenendo conto dello stato conoscitivo al momento del fermo.
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