Sentenza n. 3147/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato aveva impugnato il decreto ministeriale del 9 luglio 2020, con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il diniego era motivato dalla presenza di un decreto penale di condanna, emesso per furto in concorso, con applicazione della sola pena pecuniaria e sospensione condizionale. In primo grado e in appello il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’amministrazione avesse fondato il diniego in modo automatico ed esclusivo sulla condanna penale, senza una valutazione concreta e individualizzata del complessivo percorso di integrazione sociale e personale. È stato inoltre dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, valorizzando la modesta gravità del reato e le sue conseguenze sanzionatorie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima la rilevanza autonoma, in sede amministrativa, del fatto penalmente accertato, indipendentemente dagli effetti estintivi o dalle modalità sanzionatorie proprie del giudizio penale. Il furto in concorso, essendo punito con pena edittale superiore a tre anni, è suscettibile di valutazione ostativa nel procedimento di naturalizzazione. L’amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva dell’affidabilità, dell’integrazione, della personalità, della condotta di vita e dei profili di prevenzione e potenziale pericolosità sociale del richiedente; l’ampiezza della motivazione deve essere correlata alla natura, gravità e attualità del comportamento ostativo, nonché al tempo trascorso e allo stadio del procedimento. Nel caso concreto, la condanna definitiva intervenuta nel periodo di osservazione decennale e successivamente alla domanda rendeva attuale la valutazione negativa. Il giudice può sindacare tale valutazione discrezionale solo nei limiti estrinseci della logicità, coerenza e ragionevolezza, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione. Non sono stati ravvisati manifesta illogicità, carenza istruttoria o travisamento dei presupposti. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è soggetta a una valutazione discrezionale dell’amministrazione, comprensiva dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente.
Il richiedente aveva presentato osservazioni nel procedimento; la sentenza non ravvisa tuttavia vizi derivanti dal relativo esame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, il fatto penalmente accertato può essere valutato negativamente dall’amministrazione sul piano dell’affidabilità, dell’integrazione e della sicurezza pubblica, anche indipendentemente dagli effetti estintivi o dalle modalità sanzionatorie proprie del giudizio penale.
- La valutazione amministrativa della condotta del richiedente la cittadinanza non può ridursi al solo accertamento della responsabilità penale, ma deve considerare complessivamente personalità, condotta di vita, integrazione sociale, attualità del comportamento e potenziali profili di pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico.
- L’ampiezza e la profondità della motivazione del diniego di cittadinanza devono essere proporzionate alla natura e gravità del comportamento ostativo, alla sua qualificazione penale, al tempo trascorso dalla condotta e allo stadio del procedimento.
- La valutazione discrezionale dell’amministrazione in materia di cittadinanza è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti estrinseci della logicità, coerenza e ragionevolezza; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione in assenza di manifesta illogicità o carenza istruttoria.
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