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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37214/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assistito)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di accertamento tecnico preventivo e dal successivo giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., instaurato per il riconoscimento del diritto a un assegno previdenziale ex lege n. 222 del 1984. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla prestazione dal 6 settembre 2017, data della domanda amministrativa, e aveva liquidato le spese complessive in euro 2.300,00 oltre accessori. La parte ricorrente ha impugnato in cassazione il solo capo sulle spese, denunciando la violazione dei D.M. Giustizia 14 marzo 2014 n. 55 e 8 marzo 2018 n. 37, nonché dell'art. 91 c.p.c., perché la liquidazione sarebbe stata inferiore ai minimi tariffari. Secondo la ricorrente, il valore della causa andava determinato in euro 59.836,40, applicando il criterio del cumulo delle annualità della prestazione fino a dieci anni, con conseguente collocazione nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 e con liquidazione non inferiore a euro 7.450,00. L'INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla liquidazione delle spese, richiamando precedenti conformi in materia di prestazioni previdenziali e criteri di determinazione del valore della causa. Ha affermato che, ai fini della liquidazione delle spese in controversie previdenziali aventi a oggetto una prestazione periodica, deve applicarsi il criterio del cumulo fino a un massimo di dieci annualità previsto per le rendite temporanee o vitalizie. Il giudice di merito avrebbe quindi dovuto prima determinare il valore della causa sulla base delle annualità richieste, individuare lo scaglione tariffario corrispondente e poi liquidare separatamente le fasi dell'ATP e dell'opposizione, motivando eventualmente sulla non riconoscibilità di specifici compensi e senza scendere sotto i minimi tariffari. Poiché il Tribunale non ha seguito tale procedimento, la sentenza è stata cassata in relazione al capo impugnato con rinvio al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 445-bis, comma 6, c.p.c.

    base processuale dell'opposizione a seguito di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale.

  • art. 91 c.p.c.

    la liquidazione delle spese deve rispettare il criterio di soccombenza e i parametri applicabili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per la dedotta violazione di legge sulla liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 2, c.p.c.

    richiamato quale criterio applicabile per determinare il valore della causa nelle controversie relative a rendite temporanee o vitalizie, con cumulo fino a dieci annualità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato per il rinvio ai precedenti conformi della Corte nella motivazione semplificata.

  • D.M. 14 marzo 2014 n. 55

    parametro tariffario per la liquidazione dei compensi professionali, da applicare secondo le fasi del giudizio e nel rispetto dei minimi.

  • D.M. 8 marzo 2018 n. 37

    richiamato insieme al D.M. n. 55/2014 quale disciplina dei parametri professionali e dei minimi tariffari.

  • legge 12 giugno 1984, n. 222

    fonte della prestazione previdenziale riconosciuta nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nelle controversie previdenziali aventi a oggetto prestazioni periodiche, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese si determina applicando il criterio del cumulo delle annualità richieste fino a un massimo di dieci annualità, assimilando tali prestazioni alle rendite temporanee o vitalizie.
  • Il giudice di merito, prima di liquidare le spese, deve individuare il corretto scaglione di valore della controversia e solo poi applicare i parametri professionali alle diverse fasi processuali effettivamente svolte, motivando l'eventuale esclusione di alcune voci.
  • La liquidazione delle spese non può porsi al di sotto dei minimi tariffari applicabili quando la normativa parametrica sia richiamata come vincolante per la determinazione del compenso.
  • In presenza di un giudizio articolato in accertamento tecnico preventivo e successiva opposizione previdenziale, la liquidazione deve tenere conto separatamente delle fasi dei due procedimenti, ove entrambe rilevanti ai fini tariffari.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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