Cassazione Civile, Ordinanza n. 25944/2021 del 24/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 18 luglio 2005 per l'allestimento di nuovi locali, con corrispettivo pattuito di 95.000 euro oltre IVA. La committente aveva dedotto ritardi nell'esecuzione e vizi/difetti delle opere, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni; l'appaltatrice, negati vizi e ritardi, aveva chiesto il pagamento del residuo corrispettivo dopo l'acconto già versato. La corte d'appello, riconosciuti vizi e difetti per 12.650 euro oltre IVA, aveva compensato tale importo con il credito residuo dell'appaltatrice, condannando la committente al pagamento di 25.195,81 euro oltre IVA e interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Con l'unico motivo di ricorso la società committente ha denunciato violazione/falsa applicazione degli artt. 1224 e 1460 c.c., nonché vizio motivazionale e profili costituzionali, sostenendo che il mancato pagamento del residuo fosse giustificato dall'inadempimento dell'altra parte e che, quindi, non potessero esserle addebitati interessi moratori senza considerare la legittima sospensione della prestazione e la proporzionalità dell'eccezione d'inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: pur a fronte dell'accertamento di vizi e difetti dell'opera e della determinazione del residuo compenso, la sentenza impugnata non aveva verificato se la committente avesse legittimamente sospeso il pagamento per effetto dell'inadempimento altrui e se tale sospensione fosse proporzionata rispetto agli inadempimenti reciproci. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello limitatamente alla statuizione sugli interessi moratori e ha rinviato alla corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per accertare se vi sia stata valida rinuncia all'eccezione di inadempimento e, in mancanza, se e in quale misura siano dovuti interessi moratori o altri interessi sul residuo compenso, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La debenza degli interessi moratori non può essere affermata senza considerare se il debitore abbia legittimamente sospeso il pagamento per inadempimento della controparte; in tal caso non è in mora per la parte sospesa.
Nelle prestazioni corrispettive la parte può rifiutare la propria prestazione se l'altra non adempie, purché l'eccezione sia proporzionata all'inadempimento altrui; la sospensione legittima esclude la mora e gli interessi moratori nei limiti di tale proporzione.
art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002
Gli interessi moratori pattuiti/richiamati per il ritardo nel pagamento possono essere dovuti solo se il debitore è effettivamente in mora; occorre verificare la persistenza del diritto di sospensione della prestazione.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di illogicità della decisione, ma non è il fondamento decisivo della cassazione.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di illogicità della decisione, ma non è il fondamento decisivo della cassazione.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di illogicità della decisione, ma non è il fondamento decisivo della cassazione.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni corrispettive, la parte che sospende legittimamente il pagamento per l'inadempimento dell'altra non è in mora e non deve gli interessi moratori sulla somma trattenuta, nei limiti della proporzione tra le rispettive inadempienze.
- Quando il giudice accerta vizi o difetti dell'opera e ridetermina il corrispettivo residuo, deve comunque verificare separatamente se il creditore del prezzo abbia perso il diritto di avvalersi dell'eccezione di inadempimento oppure se tale eccezione sia stata validamente e proporzionatamente esercitata.
- La condanna agli interessi moratori su un residuo corrispettivo non può essere automatica: richiede un accertamento sulla mora del debitore e sulla eventuale giustificazione della sospensione del pagamento per inadempimento altrui.
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