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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13001/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma dell'11/09/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato il 27/02/2023 perché non era stata depositata, unitamente all'atto di appello, l'elezione di domicilio dell'imputata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, obbligo introdotto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (art. 33 d.lgs. 150/2022). Il difensore ha sollevato una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., sostenendo che la norma, imponendo la sottoscrizione della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità, violerebbe il diritto di difesa e il giusto processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Ha confermato la legittimità dell'art. 581, comma 1-ter e quater c.p.p. e degli artt. richiamati del d.lgs. 150/2022, ritenendo che la scelta legislativa non sia manifestamente irragionevole e persegua il legittimo scopo di assicurare la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato e che l'appello esprima il personale interesse di quest'ultimo. La Corte ha richiamato la motivazione della Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 (Ben Khalifa). Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa a Roma il 31/01/2024.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter c.p.p.

    Introduce l'obbligo, a pena di inammissibilità dell'appello, di depositare unitamente all'atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto di citazione; la Corte ritiene la norma costituzionalmente conforme in quanto volta a garantire la consapevolezza e l'interesse personale dell'imputato nell'impugnazione.

  • art. 33 d.lgs. 150/2022

    Ha introdotto nel codice di rito le disposizioni (tra cui l'art. 581, comma 1-ter) che regolano l'obbligo di elezione/dichiarazione di domicilio per le impugnazioni post 30/12/2022; la Corte riconosce la scelta legislativa come non manifestamente irragionevole.

  • art. 581, comma 1-ter e quater c.p.p. e art. 89, comma 3 d.lgs. 150/2022

    Insieme richiedono, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio e del mandato specifico per impugnare quando si procede in assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con Costituzione e CEDU, anche in considerazione dei correttivi previsti (ampliamento del termine e possibilità di restituzione in integrum).

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata per il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

  • artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Norme costituzionali e sovranazionali richiamate dalla ricorrente nella questione di legittimità; la Corte ha ritenuto che l'interferenza sulle facoltà difensive non sia tale da configurare violazione di questi principi, dato l'equilibrio perseguito dalla norma e i rimedi processuali previsti.

Massime di principio

  • Per impugnare sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 è necessario depositare unitamente all'atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio; l'omissione può rendere l'appello inammissibile.
  • La norma è stata interpretata come una scelta legislativa legittima volta a garantire che l'appello sia espressione del personale interesse dell'imputato e non un atto 'automatico' del difensore.
  • Esistono correttivi procedurali (ampliamento del termine per impugnare, istituti di restituzione in termine) che attenuano il rischio di un ingiustificato restringimento della facoltà di impugnazione.
  • Le questioni di incostituzionalità avverse a questa disciplina sono difficilmente fondate: la giurisprudenza di legittimità le considera manifestamente infondate quando la norma persegue fini di effettiva conoscenza del processo e di responsabilizzazione dell'imputato.
  • Prassi consigliata: al momento del deposito dell'appello verificare sempre la presenza della dichiarazione/elezione di domicilio e del mandato specifico per impugnare, e considerare tempestivamente eventuali rimedi (integrazione, restituzione in termine) per evitare l'inammissibilità.

Testo integrale

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