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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47877/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate: 1) vizio di motivazione e richiesta di assoluzione per rapina per presunto contrasto tra la somma rinvenuta in suo possesso e quella dichiarata dalla persona offesa (errore di persona); 2) violazione dell'art. 62 n.4 cod.pen. per aver negato l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenendo invece che la valutazione del danno abbia tenuto conto anche di effetti non economici; 3) violazione e vizio di motivazione riguardo al calcolo della pena (artt. 62-bis, 65, 69 cod.pen.), con incoerenza fra la motivazione (riduzione della pena di un terzo per le attenuanti generiche) e il computo finale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla rivalutazione del compendio probatorio (primo motivo) e ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di speciale tenuità (secondo motivo), confermando la valutazione del giudice di merito che ha considerato il pregiudizio complessivo e la vulnerabilità della vittima. Il terzo motivo è stato invece in parte accolto: la Cassazione ha riscontrato un errore nel calcolo della pena espresso dalla Corte di appello e ha rettificato la statuizione determinando la pena detentiva finale in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione e multa di euro 800; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 69 cod.pen.

    Richiamato in relazione all'effetto del rito abbreviato sulla pena (sconto di un terzo); la Corte ha applicato la riduzione prevista ma la Cassazione ha corretto il conteggio quando è risultata incoerente rispetto alla motivazione.

  • art. 62 n.4 cod.pen.

    Invocato dall'imputato per il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione di merito che ne ha negato il riconoscimento, perché per la rapina (reato plurioffensivo) va considerato il complessivo pregiudizio, anche morale e con riguardo alla persona offesa.

  • art. 628 cod.pen.

    Norma che disciplina la rapina; la Corte ha inquadrato il reato come plurioffensivo e violento, giustificando la valutazione negativa circa la speciale tenuità del danno.

  • art. 62-bis cod.pen.

    Richiamato nel contesto della determinazione della pena (valutazione delle attenuanti generiche); la Cassazione ha verificato la corretta applicazione e ha rettificato il calcolo quando è emersa una discrepanza fra motivazione e computo.

  • art. 65 cod.pen.

    Rilevante per il coordinamento delle sanzioni e per la continuazione fra reati; la Corte di legittimità ha controllato il corretto aumento per la continuazione e l'applicazione delle riduzioni.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la semplice rivalutazione delle risultanze di fatto: i motivi che chiedono diversa valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili.
  • La presenza della refurtiva nel possesso dell'imputato e l'averla gettata durante l'inseguimento, osservati da chi inseguiva, possono essere valutati come prova sufficiente a escludere un errore di persona, anche se gli importi non coincidono esattamente con quanto dichiarato dalla vittima.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4) va valutata sul profilo economico, ma per reati plurioffensivi e violenti (es. rapina) il giudice deve considerare anche il modus operandi, il danno morale e la vulnerabilità della vittima: tali elementi possono escludere il riconoscimento dell'attenuante.
  • La determinazione della pena deve essere coerente con la motivazione: se la corte dichiara l'applicazione di una riduzione (es. 1/3 per attenuanti o il rito abbreviato) il calcolo numerico deve riflettere esattamente quella scelta; contraddizioni o errori di computo possono essere rettificati dalla Cassazione.
  • Le censure che riguardano errori di diritto o di calcolo nella determinazione della pena sono sindacabili in Cassazione; viceversa, le contestazioni puramente probatorie sono normalmente inammissibili.
  • La Corte di Cassazione può parzialmente accogliere il ricorso per correggere errori materiali o aritmetici nella misura della pena, confermando però le valutazioni di merito quando esse siano adeguatamente motivate.

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