Cassazione Penale, Sentenza n. 37223/2025 del 14/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il riconoscimento della sentenza penale belga (Corte d'appello di Anversa, 7/6/2024) lamentando: 1) nullità delle notifiche e invalida elezione di domicilio all'estero, con conseguente illegittimità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nonché violazione del diritto di difesa perché la notifica sarebbe dovuta essere eseguita a entrambi i difensori; 2) violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 734 c.p.p. per la deliberazione sulla richiesta di riconoscimento; 3) omessa traduzione della sentenza straniera e conseguente impossibilità di verificare i presupposti del riconoscimento ai sensi degli artt. 730 e 733 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., avendo la Corte di appello accertato l'inidoneità dell'elezione di domicilio operata all'estero (elezione in luogo extraterritoriale è invalida) e avendo il nuovo domicilio eletto in Italia avuto efficacia solo dopo l'udienza (art. 162, comma 4). La notifica ad un solo difensore è stata considerata sufficiente. Il termine di sessanta/novanta giorni (art. 12, comma 6, d.lgs. n.161/2010 e art.734 c.p.p.) è stato qualificato come termine ordinatorio e la sua violazione non comporta nullità del provvedimento. La traduzione della sentenza non è stata ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n.161/2010: è sufficiente la traduzione del certificato previsto dalla norma salvo che questo risulti incompleto o insufficiente. Conseguentemente è stato riconosciuto il provvedimento straniero (condanna a 2.920 giorni di reclusione) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 7 settembre 2010, n.161
«la decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto la sentenza di condanna trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tale termine, il presidente della corte informa dei motivi il Ministero della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di trenta giorni»
La Corte ha interpretato il termine previsto dall'art. 12, comma 6, come ordinatorio (non sanzionato da nullità); inoltre l'art.12 richiede la traduzione del certificato previsto dalla decisione quadro, ma non impone la traduzione obbligatoria dell'intera sentenza quando il certificato è sufficiente.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la perfezione della notificazione mediante consegna dell'atto al difensore domiciliatario; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al solo difensore consegnatario purché sia assicurata la conoscenza effettiva dell'atto all'imputato e valga per l'intero collegio difensivo.
Norme sulle notificazioni all'estero: la loro applicazione è esclusa quando l'imputato ha avuto comunque conoscenza del procedimento e ha eletto domicilio; se l'elezione di domicilio estera è inidonea, si procede con le modalità di cui all'art.161(4).
art. 162, comma 4, cod. proc. pen.
«la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente»
Un'elezione di domicilio produce effetti solo dalla ricezione da parte dell'autorità: elezioni successive pervenute dopo l'udienza non possono retroagire a sanare precedenti notifiche.
testo citato in ricorso: «senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta»
Il termine di deliberazione richiamato dalla norma è stato ritenuto dalla Corte e dalla giurisprudenza di legittimità di natura ordinatoria, la violazione non determina la nullità del provvedimento di riconoscimento.
Regole generali per il controllo sui presupposti del riconoscimento e su eventuali contrarietà ai principi fondamentali: la Corte ha ritenuto che, nell'ambito della disciplina speciale del d.lgs.161/2010, la traduzione integrale della sentenza non è sempre necessaria se il certificato contiene le informazioni richieste.
Normativa generale sulla cooperazione internazionale: la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale del d.lgs.161/2010 prevale sulla disciplina generale (art.730 e ss.) nel procedimento di riconoscimento fra Stati UE.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali: applicata per liquidare le spese del ricorso a carico del ricorrente.
legge 22 aprile 2005, n.69, art.17
Citata a titolo comparativo: termini previsti per il mandato di arresto europeo sono stati interpretati dalla giurisprudenza come non determinanti la nullità della decisione in caso di inosservanza, analogia richiamata anche per i termini del d.lgs.161/2010.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio in luogo extraterritoriale o con carattere di extraterritorialità è invalida: in tal caso la notificazione può procedere mediante consegna al difensore ai sensi dell'art.161(4) c.p.p.
- Una dichiarazione o elezione di domicilio produce effetti solo dalla data in cui perviene all'autorità; elezioni comunicate dopo l'udienza non sanano notifiche già effettuate.
- La notificazione ad un solo difensore domiciliatario è valida per l'intero collegio difensivo, non sussiste diritto a una duplice notifica dello stesso atto a ciascun avvocato.
- I termini temporali previsti dalla disciplina del mutuo riconoscimento (d.lgs. n.161/2010, art.12) hanno natura ordinatoria nella giurisprudenza: la loro inosservanza non determina di per sé la nullità del provvedimento di riconoscimento, salvo diverse sanzioni previste dalla legge.
- Nel procedimento di riconoscimento tra Stati UE la traduzione obbligatoria è limitata al certificato previsto dalla normativa comunitaria (e tradotto se necessario); la traduzione integrale della sentenza non è sempre richiesta se il certificato è completo e consente la valutazione dei presupposti del riconoscimento.
- La disciplina speciale dettata per il mutuo riconoscimento prevale sulle norme generali di cooperazione internazionale del codice di rito quando le disposizioni sono incompatibili.
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