Cassazione Penale, Sentenza n. 09820/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà che, in funzione di riesame, ha confermato il provvedimento del GIP di Pordenone che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il difensore deduce errata applicazione della legge penale, violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Si censura, in particolare, che il Tribunale avrebbe motivato in modo apodittico la persistenza delle esigenze cautelari nonostante il ricorrente lavori dal 2024 con significativa libertà di movimento, abbia sempre rispettato le prescrizioni (senza mai violare il divieto di avvicinamento alla persona offesa) e che la durata della misura (sei mesi) sia non significativa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato che il sindacato del giudice di appello (Tribunale in funzione di riesame) è limitato al controllo della correttezza giuridica e dell'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata e all'accertamento dell'eventuale presenza di fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere esigenze cautelari. Il Tribunale ha ritenuto assenti elementi nuovi o preesistenti non valutati che giustifichino la revoca: ha posto rilievo sulla gravosità dell'imputazione (grave indizio per tentato omicidio del vicino), sulla perdurante conflittualità tra le parti e sulla vicinanza delle residenze, circostanze che rendono attuale il pericolo di reiterazione. Inoltre è stato richiamato il principio secondo cui il mero decorso del tempo o la puntuale osservanza delle prescrizioni non sono di per sé idonei ad escludere le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la funzione del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari: il Tribunale, in funzione di riesame, conferma o modifica provvedimenti del GIP secondo le modalità previste; il controllo d'appello non è un riesame esteso oltre i motivi dedotti.
art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale, violazione di norme di procedura, motivazione manifestamente illogica o insufficiente) invocati dal ricorrente; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente con riferimento agli obblighi di motivazione per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse adeguata e non violasse i requisiti prescritti dalla norma.
Massime di principio
- Il giudice d'appello in sede di riesame di una misura cautelare non è tenuto a riesaminare ex novo la sussistenza delle condizioni di applicazione della misura, ma verifica la correttezza giuridica e l'adeguatezza della motivazione e se siano emersi fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a mutare apprezzabilmente il quadro probatorio.
- La semplice osservanza delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare e il mero decorso del tempo non sono, da soli, elementi sufficienti per escludere le esigenze cautelari: occorrono elementi concreti, attuali e di chiara valenza sintomatica che evidenzino la cessazione del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- La gravità dell'imputazione (ad esempio un grave indizio per reati molto offensivi come il tentato omicidio), la persistente conflittualità tra le parti e fattori materiali come la vicinanza delle residenze sono elementi rilevanti e giustificativi del mantenimento di una misura cautelare per il concreto pericolo di reiterazione.
- Chi chiede la revoca di una misura cautelare deve allegare e dimostrare fatti nuovi o circostanze sopravvenute che modifichino sostanzialmente il quadro che ha giustificato l'adozione della misura; censure generiche o basate solo su conformità formale alle prescrizioni hanno scarse probabilità di successo.
- In fase di impugnazione per motivi di legittimità (cassazione), le doglianze sulla motivazione devono mostrare profili concreti di violazione di legge o manifesta illogicità: il fatto che la motivazione sia avvertita dal ricorrente come insufficiente non è automaticamente sufficiente se il giudice ha fornito ragioni coerenti e ancorate a elementi del caso.
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