Cassazione Penale, Ordinanza n. 04473/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la pronuncia di merito che ha confermato la responsabilità penale per ricettazione e ha soltanto ridotto il trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua responsabilità penale per ricettazione, limitandosi a ridurre la pena. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente escluso l'operatività dell'istituto. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di legittimità ha però rilevato che entrambi i motivi riproponevano questioni già esaminate e correttamente disattese in appello: quanto all'art. 131-bis, la Corte territoriale aveva valorizzato l'abitualità ostativa desunta dai numerosi precedenti per reati della stessa indole; quanto alle attenuanti generiche, aveva evidenziato l'assenza di elementi significativi a favore dell'imputato e la presenza di una biografia criminale connotata da recidività specifica, pur avendo poi ridotto la pena per il prevalere dell'attenuante speciale prevista per la ricettazione attenuata rispetto alla recidiva qualificata.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando risulti un quadro di abitualità ostativa, desumibile da numerosi precedenti per reati della stessa indole.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando l'imputato non alleghi elementi pregnanti idonei a giustificarne il riconoscimento e il suo profilo personale sia segnato da recidività specifica.
L'attenuante speciale prevista per la ricettazione può essere ritenuta prevalente sulla recidiva qualificata ai fini del bilanciamento e della rideterminazione della pena.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto è preclusa quando il giudice accerti una condotta non episodica o comunque abituale, valorizzando precedenti specifici per reati della stessa indole.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se la sentenza di merito evidenzia la mancanza di elementi positivi concreti allegati dalla difesa e un significativo curriculum criminale dell'imputato.
- In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare censure già disattese dal giudice di merito con motivazione logica e giuridicamente corretta.
- Nel giudizio di bilanciamento, l'attenuante speciale prevista per la ricettazione attenuata può prevalere sulla recidiva qualificata, con conseguente riduzione della pena, senza che ciò implichi automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche o della particolare tenuità del fatto.
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