Cassazione Penale, Sentenza n. 16971/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso lamentava che il decreto di sequestro aveva illegittimamente colpito rapporti bancari intestati alla GPS S.r.l., soggetto non menzionato nel verbale di sequestro e che non avrebbe tratto profitto dall'omesso versamento IVA (profitto contestato alla sola Engardo S.r.l.). Si eccepiva che il trasferimento dell'azienda da Engardo a GPS (contratto di affitto d'azienda del 28/07/2022) non giustificava il sequestro per equivalente dei conti della GPS in assenza di contestazione dell'ipotesi di sottrazione fraudolenta alle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) e che il Tribunale aveva illegittimamente esteso il sequestro a una persona giuridica diversa per il solo fatto che fosse amministrata o riconducibile allo stesso amministratore (Pizzala).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del necessario elemento di critica specifica rispetto al provvedimento impugnato. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale che aveva qualificato la GPS come una società-schermo utilizzata da Pizzala per esercitare l'attività imprenditoriale e accantonare clienti, fornitori, macchinari e personale tramite l'affitto d'azienda, lasciando gli oneri fiscali in capo a Engardo. Di conseguenza ha confermato la legittimità del sequestro per equivalente sui rapporti bancari della GPS sulla base della disponibilità dei beni da parte del responsabile (Pizzala). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 10-ter
Norma sul sequestro diretto del profitto del reato tributario; nella vicenda il decreto richiamava il sequestro del profitto in capo ad Engardo.
Norma relativa alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: il ricorrente sosteneva che, in assenza di contestazione di tale articolo, non si poteva estendere il sequestro alla GPS; la Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza di menzione dell'art. 11 rispetto alla possibilità di applicare la confisca per equivalente basata sulla disponibilità dei beni.
codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Limita il ricorso per Cassazione contro provvedimenti cautelari a motivi di violazione di legge; la Corte ha richiamato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso privo di critica normativa specifica.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limita le censure in Cassazione; la Corte distingue fra motivazione inesistente/meramente apparente (ammissibile) e motivazione illogica/manifesta (non sempre deducibile), usandolo per valutare le doglianze del ricorrente.
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiamato in relazione all'ipotesi di motivazione apparente che può integrare violazione di legge deducibile in Cassazione quando la motivazione non sia ancorata al caso concreto.
codice di procedura penale, art. 616
Norma sulle spese nei procedimenti di Cassazione: la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento ai sensi di tale articolo.
legge n. 103/2017, art. 1, comma 64
Consente l'aumento della sanzione pecuniaria oltre il massimo per inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto, in via equitativa, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata nella motivazione collegata alla determinazione della sanzione da versare alla Cassa delle ammende e alla valutazione della responsabilità nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La confisca per equivalente (sequestro per equivalente) non richiede che i beni sequestrati derivino materialmente dal reato: è sufficiente che siano nella disponibilità del responsabile e abbiano valore equivalente al profitto conseguito.
- La qualificazione di una società come 'schermo' o 'società-strumento' rende possibile l'imputazione della disponibilità dei beni alla persona fisica che la controlla, giustificando il sequestro per equivalente anche sui conti intestati alla società.
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario formulare censure di violazione di legge specifiche; la mera contestazione della valutazione fattuale o l'asserita illogicità della motivazione, senza indicazione di una violazione di legge, rende il ricorso inammissibile.
- La presenza di un atto formale di trasferimento (es. affitto d'azienda) non esclude che, se ritenuto strumentale a sottrarre disponibilità patrimoniali, i beni residuino nella disponibilità dell'autore del reato e possano essere assoggettati a sequestro per equivalente.
- Per impugnare efficacemente un sequestro che colpisce beni di una società collegata, il ricorrente deve dimostrare l'assenza di disponibilità del responsabile sul bene o la violazione di legge nella motivazione del giudice, non limitandosi a sostenere l'autonomia formale dell'ente.
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