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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02310/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Enna del 28/04/2025 con tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per errata applicazione dell'art. 667, comma 4 c.p.p., in quanto la Corte di Cassazione, con ordinanza del 04/01/2025, aveva qualificato il ricorso come opposizione e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale perché procedesse al giudizio di opposizione; il Tribunale invece ha ritenuto di non poter provvedere ritenendo sussistere un ne bis in idem e ha commesso anche errori materiali. (2) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per illogicita e carenza della motivazione, con motivazione eccessivamente sintetica che non chiarisce le ragioni giuridiche del rigetto. (3) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 76, comma 7, d.lgs. 6/9/2011 n.159, per non avere affrontato i motivi dell'impugnazione relativi alla qualificazione di diritti reali (proprieta vs usufrutto) e alla ratio della norma che tutela il patrimonio soggetto a misure di prevenzione patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di Enna ha ignorato l'ordinanza della Suprema Corte del 04/01/2025 che aveva qualificato l'atto come opposizione e aveva trasmesso gli atti al Tribunale per il giudizio di opposizione. Il Tribunale aveva invece dichiarato di non poter provvedere per presunto ne bis in idem partendo da un errato presupposto. La Cassazione ha affermato che, in materia di confisca, il terzo titolare del bene che abbia proposto per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione, puo proporre opposizione davanti al medesimo ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p. L'ordinanza impugnata e' stata annullata per violazione dell'art. 667, comma 4, c.p.p. e per carenza di motivazione, e la causa e' stata rinviata al Tribunale di Enna per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, nel procedimento di confisca, il terzo che abbia esperito senza successo una istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione puo proporre opposizione ed ottenere che il giudice proceda al merito; il Tribunale doveva quindi valutare la opposizione trasmessa dalla Cassazione.

  • art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 667, comma 4, come titolo procedurale che consente al terzo interessato di far valere le proprie doglianze in contraddittorio davanti al giudice dell'esecuzione mediante opposizione.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Usato come criterio di sindacato in Cassazione per errata applicazione della legge sostanziale o processuale da parte del giudice a cui e' stato imputato di non avere applicato correttamente le norme che regolano l'opposizione e il prosieguo del giudizio.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Invocato per censurare l'illogicita e la carenza della motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse insufficiente per comprendere le ragioni del rigetto e per valutare i punti dedotti in impugnazione.

  • art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159

    Richiamato per la ratio della norma, che mira a impedire variazioni del patrimonio sottoposto a misure di prevenzione senza il controllo dell'Autorita; la Corte rileva che il Tribunale non ha affrontato adeguatamente i rilievi concernenti la distinzione tra proprieta e usufrutto e l'effettiva disponibilita dei beni.

  • Ordinanza Corte di Cassazione Prima Sezione del 04/01/2025

    Atto giurisprudenziale che ha qualificato il ricorso come opposizione e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per il giudizio di opposizione; decisione vincolante che il Tribunale doveva rispettare nel successivo esame.

  • Ordinanza Sez. 3 n. 45818 del 11/09/2024

    Giurisprudenza di riferimento che conferma la possibilita del terzo titolare del bene di esperire opposizione dopo il rigetto della istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 676 e 667 c.p.p.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione qualifica un ricorso come opposizione e dispone la trasmissione degli atti al giudice di merito, il giudice destinatario e' tenuto a procedere al giudizio di opposizione e a decidere il merito, non potendo ritenere il presupposto del ne bis in idem quando la questione non e' stata effettivamente decisa nel merito.
  • Nel procedimento di confisca, il terzo proprietario o titolare di altri diritti reali che abbia visto respinta una istanza di restituzione dal giudice dell'esecuzione puo proporre opposizione entro i termini previsti per far valere le proprie doglianze in contraddittorio (combinato disposto artt. 676 e 667 c.p.p.).
  • Il giudice deve motivare compiutamente il rigetto di istanze di revoca o di opposizione, affrontando espressamente i profili sostanziali sollevati (ad es. distinzione tra proprieta e usufrutto e le conseguenze sulla disponibilita dei beni), pena l'annullamento per carenza o illogicita della motivazione.
  • Non va confusa la mera definizione procedurale antecedente con la pronuncia sul merito: un provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva non impedisce automaticamente un nuovo esame se la Corte superiore ha disposto la prosecuzione del giudizio in altra forma (es. qualificazione come opposizione).
  • In casi analoghi e' opportuno verificare sempre la qualificazione del rimedio disposta dalla Corte suprema e rispettare i termini e le modalita processuali previsti per l'opposizione, documentando le ragioni di merito e le eventuali differenze tra diritti reali coinvolti.

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