Cassazione Civile, Ordinanza n. 01134/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce in ambito successorio testamentario tra due fratelli, in relazione all'eredità del genitore comune. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto al figlio pretermesso il diritto alla quota di legittima, aveva ricostruito l'asse ereditario tenendo conto di donazioni in denaro fatte in vita dal de cuius ai due figli, aveva escluso altre donazioni e altri debiti/crediti ereditari e aveva poi liquidato, all'esito della vendita dei beni relitti, una somma a titolo di reintegrazione della quota di legittima. Contro la sentenza non definitiva e poi contro quella definitiva erano stati proposti appelli. La Corte d'appello aveva però dichiarato improcedibili gli appelli rivolti contro la sentenza non definitiva, ritenendo che la precedente impugnazione immediata, dichiarata inammissibile, avesse fatto passare in giudicato quella decisione. Il ricorrente principale ha censurato tale statuizione deducendo violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 323, 324 e 358 c.p.c., sostenendo che l'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva, proposta nonostante la riserva di impugnazione differita, è inammissibile ma non consuma il potere di riproporre l'impugnazione insieme alla sentenza definitiva; il controricorrente ha aderito a tale critica con ricorso incidentale, deducendo la medesima violazione e chiedendo inoltre la riforma sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. Ha affermato che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello immediato contro la sentenza non definitiva, proposta nonostante riserva di impugnazione differita, non determina il passaggio in giudicato della sentenza e non impedisce alla parte di riproporre validamente l'impugnazione unitamente a quella avverso la sentenza definitiva, nei modi e nei tempi di legge. Ne consegue che la Corte territoriale non poteva dichiarare improcedibili tutti i motivi di censura riferiti alla sentenza non definitiva né desumerne il giudicato. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato limitatamente ai capi investiti dalle censure accolte e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese. È stato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alle spese.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della necessità di garantire il diritto di difesa e di impugnazione effettiva.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della tutela del giusto processo e della ragionevole possibilità di far valere le censure contro la decisione.
Invocato nei motivi di ricorso in relazione ai limiti e agli effetti dell'impugnazione delle sentenze.
Richiamato per contestare l'affermazione di giudicato derivante dalla precedente impugnazione inammissibile.
La Corte afferma, in sostanza, che la sua operatività non impedisce, nel caso di impugnazione immediata inammissibile di sentenza non definitiva con riserva, la riproposizione dell'appello insieme alla sentenza definitiva; dunque non si produce preclusione sostanziale alla ripresentazione del gravame.
Censurato nel secondo motivo del ricorso incidentale in tema di spese, motivo rimasto assorbito.
Massime di principio
- L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva, proposta nonostante la riserva di impugnazione differita, è inammissibile, ma tale inammissibilità non fa venir meno la possibilità di riproporre l'impugnazione congiuntamente alla sentenza definitiva nei modi e nei termini di legge.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello immediato contro la sentenza non definitiva non determina, di per sé, il passaggio in giudicato della decisione impugnata, se la parte conserva il potere di gravame differito previsto dall'ordinamento.
- Il giudice di appello non può dichiarare improcedibili i motivi di censura riferiti alla sentenza non definitiva quando l'impugnazione sia stata ritualmente riproposta con l'appello contro la sentenza definitiva dopo la precedente inammissibilità dell'appello immediato.
- In presenza di una questione di rito che dipende dagli effetti dell'impugnazione, le valutazioni sull'eventuale acquiescenza o sulle ulteriori preclusioni appartengono al giudice del rinvio e non possono essere anticipate in sede di legittimità se non emergono con certezza dagli atti.
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