Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 229/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della Deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 363 del 3 agosto 2021 recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); - della D.G.R. n. 190 del 20 aprile 2022 della Giunta della Regione Campania, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 2 maggio 2022, avente ad oggetto “Individuazione impianti di trattamento dei rifiuti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363_2021_R_RIF di ARERA e dell'MTR-2 Allegato”, nonché si opus sit della tabella allegata alla medesima D.G.R. 190/22; - della nota prot. n. 64181 del 04/02/2022 avente ad oggetto l'ipotesi di “Individuazione impianti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di ARERA “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e dell'MTR-2 allegato”, non conosciuta; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: ogni atto e provvedimento relativo all'istruttoria, eventualmente condotta ai fini della qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo e della conseguente individuazione degli impianti integrati, minimi e aggiuntivi.

Giustizia amministrativa202202512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 sul Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), D.G.R. Campania n. 190 del 20 aprile 2022 sull'individuazione degli impianti minimi e intermedi e relativi atti presupposti e consequenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la deliberazione ARERA recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, la deliberazione della Giunta regionale della Campania relativa all'individuazione degli impianti di trattamento dei rifiuti minimi e intermedi e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. In prossimità dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, rilevando che ricorsi analoghi erano già stati accolti dal TAR e che le relative sentenze erano state confermate dal Consiglio di Stato, che il periodo regolatorio era cessato e che il tempo trascorso e gli ulteriori sviluppi avevano fatto venir meno l'utilità della decisione. ARERA e Regione Campania hanno aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità e di compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato il principio secondo cui tale declaratoria presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, idonea a rendere inutile la sentenza perché è venuta meno l'utilità della pronuncia per il ricorrente. Nel caso concreto, la dichiarazione inequivoca della ricorrente, fondata sulla cessazione del periodo regolatorio, sul tempo trascorso, sugli ulteriori sviluppi e sull'esistenza di precedenti decisioni favorevoli confermate in appello, è stata ritenuta sufficiente a integrare i presupposti dell'improcedibilità. Non sono stati esaminati i motivi di legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione dell'esito meramente processuale della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse

    La domanda è improcedibile quando una situazione nuova, di fatto o di diritto, rende inutile la pronuncia giudiziale facendo venir meno l'utilità della decisione per il ricorrente.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice insieme all'art. 35 c.p.a. nell'ambito della definizione processuale della controversia.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando, dopo la sua proposizione, intervenga una situazione di fatto o di diritto nuova che renda inutile la pronuncia giudiziale per il ricorrente.
  • La dichiarazione inequivoca del ricorrente di non avere più interesse alla decisione può fondare la declaratoria di improcedibilità quando risulti coerente con circostanze sopravvenute idonee a escludere l'utilità concreta della pronuncia.
  • La cessazione del periodo regolatorio oggetto dell'impugnazione, unitamente al decorso del tempo e agli ulteriori sviluppi della vicenda, può far venir meno l'interesse attuale alla decisione di una domanda annullatoria.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.