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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36898/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 25 settembre 2025 della Corte d'appello di Ancona, che ne aveva confermato la responsabilità per truffa in concorso. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per difetto dell'elemento soggettivo; con il secondo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità concorsuale; con il terzo vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; con il quarto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. La sentenza impugnata aveva escluso che il fatto avesse rilievo meramente civilistico, ravvisando gli elementi costitutivi della truffa e il contributo concorsuale dell'imputato sia nella stipula del contratto sia nella successiva irreperibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tutti e quattro i motivi sono stati ritenuti non consentiti perché reiteravano doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese; sono stati inoltre giudicati generici, non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata, ritenute pertinenti e prive di vizi logici censurabili in cassazione. Quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, la Corte ha ritenuto sufficiente il riferimento agli elementi decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare singolarmente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    il quarto, con cui si deducono il vizio di violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena comminata ai sensi dell'art. 133, cod. pen.

    La disposizione è richiamata in relazione alla censura sulla commisurazione della pena; la Corte dichiara inammissibile il motivo perché reiterativo e generico, senza enunciare una distinta interpretazione dei criteri dell'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • La censura di legittimità è generica quando non si rapporta alle argomentazioni della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre la propria contestazione se la decisione ha fornito una risposta pertinente e non viziata da illogicità censurabile in cassazione.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena, il giudice non è tenuto a esaminare ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto o desumibile dagli atti; è sufficiente che dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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