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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36016/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso IRPEF opposto dall'Amministrazione finanziaria rispetto ai benefici fiscali previsti dalla l. n. 238/2010. La contribuente aveva sostenuto di aver maturato i presupposti per l'agevolazione correlata al rientro/alla permanenza all'estero per ragioni di studio; la CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 238/2010 e dell'art. 1 del d.m. 3 giugno 2011, assumendo che per i soggetti che abbiano svolto all'estero attività di studio conseguendo un titolo accademico il beneficio richiede comunque una permanenza all'estero per almeno ventiquattro mesi, requisito non integrato nel caso concreto. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale limitatamente alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha interpretato la disciplina agevolativa nel senso che il requisito della residenza all'estero per studio deve avere durata biennale effettiva, cioè 24 mesi, e non può essere confuso con la durata di due anni accademici. Ha escluso che i due possibili percorsi di accesso al beneficio (esperienza lavorativa all'estero oppure esperienza di studio all'estero con conseguimento del titolo) possano essere cumulati per colmare il difetto del requisito temporale. Accolto il ricorso principale, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo l'originario ricorso della contribuente. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 238/2010

    Individua, insieme all'art. 2, il quadro dei benefici fiscali per determinate categorie di soggetti rientrati o residenti all'estero; la Corte lo legge in modo coerente con la finalità agevolativa ma entro il dato testuale restrittivo.

  • art. 2 l. n. 238/2010

    "negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream"

    Per i soggetti che hanno svolto attività di studio all'estero, il beneficio è subordinato a una permanenza biennale all'estero, da intendersi in senso corrente come 24 mesi, oltre al conseguimento del titolo.

  • art. 1 d.m. 3 giugno 2011

    Il decreto attuativo distingue le categorie di beneficiari e conferma che anche per chi ha conseguito un titolo di laurea o una specializzazione post lauream all'estero la permanenza deve essere di almeno due anni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, poiché il motivo incidentale è assorbito.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato insieme all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una legge agevolativa fiscale prevede il requisito della permanenza all'estero "negli ultimi due anni o più", il riferimento va inteso come biennio effettivo di 24 mesi, salvo espressa diversa indicazione normativa.
  • Nei benefici fiscali di natura derogatoria, l'interpretazione deve attenersi rigorosamente al dato letterale; non è consentito ampliare la platea dei beneficiari con letture non ricavabili dal testo.
  • Se la disciplina distingue ipotesi alternative di accesso all'agevolazione, i requisiti previsti per una di esse non possono essere cumulati con quelli dell'altra per colmare la mancanza del presupposto temporale richiesto.
  • Il conseguimento di un titolo accademico all'estero non è di per sé sufficiente a fondare il beneficio: deve concorrere con la permanenza biennale all'estero prevista dalla legge e dal decreto attuativo.

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