Cassazione Penale, Ordinanza n. 09692/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. Non sono indicati nel testo il reato contestato né il merito della decisione di appello, sicché non è possibile ricostruire ulteriormente la vicenda sostanziale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 26/05/2023. Dal testo dell'ordinanza emerge che i motivi di impugnazione sono stati ritenuti del tutto eccentrici rispetto alla decisione impugnata: non coerenti con il fatto di reato contestato, con il soggetto coinvolto nell'illecito come ricostruito nella sentenza e con le aggravanti oggetto di censura. Per tale ragione la Corte ha giudicato il ricorso, nel suo complesso, integralmente non intellegibile. Il contenuto specifico del reato e dei singoli motivi non è desumibile dal testo fornito.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non risultano pertinenti alla decisione impugnata e sono del tutto eccentrici rispetto al fatto contestato, ai soggetti coinvolti o alle aggravanti oggetto di censura.
- L'impugnazione deve essere intellegibile nel suo complesso: se i motivi non consentono di comprendere il thema decidendum e non si correlano alla sentenza gravata, la Corte può dichiararne l'inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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