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Sentenza

Sentenza n. 1029/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme per Retribuzione Professionale Docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 906/2023, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 955,13, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti. Nel corso del giudizio, il TAR ha ordinato al Ministero di documentare l’avvenuto pagamento e al ricorrente di dichiarare se il pagamento fosse stato eseguito. Il Ministero ha depositato documentazione attestante il pagamento, effettuato nel settembre 2025. Il ricorrente ha quindi confermato l’avvenuto pagamento, dichiarando venuta meno la necessità di dare esecuzione alla sentenza, ma ha chiesto la rifusione delle spese sulla base della soccombenza virtuale del Ministero, atteso il tardivo adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto all’obbligazione risultante dalla sentenza passata in giudicato. Il Collegio ha tuttavia rilevato che il pagamento tardivo confermava la fondatezza della pretesa azionata e ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese del giudizio a carico del Ministero. Le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nella liquidazione il TAR ha considerato l’esiguità del valore della controversia, il comportamento collaborativo del Ministero e la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dal medesimo difensore, ritenendo giustificata una riduzione proporzionale del compenso.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un mutamento della situazione tale da eliminare l’utilità della decisione richiesta.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta

    La disposizione è richiamata per giustificare, in una situazione sostanziale e processuale analoga caratterizzata da ricorsi seriali, una riduzione proporzionale del compenso correlata alla standardizzazione e alla ripartizione dell’impegno professionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento dell’amministrazione intervenuto nel corso del processo e comprovato documentalmente determina la cessazione della materia del contendere quando viene meno l’utilità concreta dell’esecuzione richiesta.
  • Il pagamento tardivo dell’obbligazione risultante dal titolo giudiziale, pur determinando la cessazione della materia del contendere, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, se conferma la fondatezza della pretesa azionata.
  • Nella liquidazione delle spese processuali possono assumere rilievo il modesto valore della controversia, il comportamento collaborativo dell’amministrazione e la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dallo stesso difensore, quando tali elementi evidenzino una riduzione dell’impegno professionale individuale mediante modalità gestionali standardizzate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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