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Ordinanza

Ordinanza n. 6800/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di sospensione e collocamento in stato di malattia del 3 febbraio 2026 a firma del Comandante -OMISSIS-, nonché del provvedimento del 6 febbraio 2026 con il quale il predetto Comandante ha collocato in stato di malattia il ricorrente fino a nuova convocazione presso la CMO di Roma; nonché del provvedimento che dichiara nulle le timbrature del giorno 6 febbraio 2026 effettuate dal ricorrente, nonché del provvedimento con cui lo stesso Comandante ha dichiarato nullo il certificato di malattia inviato dal ricorrente in data 6 febbraio 2026; nonché di ogni altro atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale, ad ogni modo connesso anche se non noto al ricorrente; per quanto riguardo i motivi aggiunti depositati in data 26 marzo 2026: del provvedimento n. 0001044 del 16 marzo 2026 con cui è stata applicata al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a due ore di retribuzione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 7 aprile 2026: della contestazione di addebito del 30 marzo 2026; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 aprile 2026: della richiesta di convocazione presso la CMO di Roma, pratica n. RM126006949, del 1° aprile 2026, con la quale il ricorrente è stato convocato innanzi alla suddetta Commissione per essere sottoposto a visita medica generale (ed eventuale visita specialistica) e a valutazione medico-legale ai fini di idoneità, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico- patrimoniale del ricorrente; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione e del Comandante intimati al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202603387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di sospensione e collocamento in stato di malattia, invalidazione delle timbrature e del certificato medico, sanzione disciplinare pecuniaria, contestazione di addebito e convocazione presso la CMO di Roma

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il dipendente ha impugnato i provvedimenti adottati dal Comandante, concernenti la sospensione e il collocamento in stato di malattia, la dichiarazione di nullità delle timbrature e del certificato di malattia, nonché, con motivi aggiunti, una sanzione disciplinare pecuniaria, una contestazione di addebito e la convocazione presso la CMO di Roma per la valutazione dell'idoneità. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Il Ministero dell'Interno ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza del TAR Lazio con sede in Roma in favore della sezione staccata di Latina. Il Collegio ha rilevato che la questione deve essere trattata secondo il procedimento previsto dall'art. 47 c.p.a. per la ripartizione delle controversie tra la sede del capoluogo e la sezione staccata.

La decisione

Il TAR Lazio, Sezione Prima Quater, non ha deciso né sull'impugnazione degli atti né sulla domanda risarcitoria. Ha disposto che la segreteria trasmetta il fascicolo al Presidente del TAR Lazio, cui spetta provvedere sull'eccezione relativa alla competenza interna tra la sede di Roma e la sezione staccata di Latina, mediante ordinanza motivata non impugnabile, previa audizione delle parti che ne facciano richiesta. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento, in ragione della presenza di dati relativi alla salute.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.a.

    «fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata»; «se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1»

    La ripartizione interna delle controversie tra la sede del capoluogo e la sezione staccata non costituisce questione di competenza in senso proprio; l'eccezione deve essere proposta dalla parte diversa dal ricorrente entro i termini previsti e viene decisa dal Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile.

  • art. 30 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, sulla quale il giudice non si è pronunciato.

  • art. 14 c.p.a.

    È richiamato dall'art. 47 c.p.a. per delimitare i casi esclusi dalla disciplina sulla ripartizione tra sede centrale e sezione staccata; il testo non sviluppa ulteriormente tale richiamo.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    È richiamato dall'art. 47 c.p.a. quale riferimento temporale per il termine entro cui la parte diversa dal ricorrente deve sollevare l'eccezione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati personali particolari contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • La ripartizione delle controversie tra la sede del tribunale amministrativo regionale situata nel capoluogo e una sezione staccata non costituisce, salvo i casi previsti dall'art. 14 c.p.a., una questione di competenza in senso tecnico-processuale.
  • L'eccezione relativa alla ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata deve essere proposta dalla parte diversa dal ricorrente nell'atto di costituzione o, comunque, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la costituzione dell'amministrazione resistente.
  • Sull'eccezione di ripartizione interna provvede il Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile, previa audizione delle parti che ne facciano richiesta; il fascicolo deve pertanto essere trasmesso dalla sezione al Presidente del tribunale per l'adozione del provvedimento di competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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