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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04655/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello depositato telematicamente per difetto della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; il ricorrente ha dedotto che la disposizione non è applicabile all'appellante detenuto e che lo stato di detenzione era noto all'autorità procedente al momento del deposito dell'atto (documentato nel fascicolo e richiamato nei motivi di appello)

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. La Corte ha rilevato che l'appellante era detenuto al momento del deposito dell'appello e che, in presenza di tale stato detentivo noto all'autorità procedente, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non può essere applicata; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e il principio tempus regit actum in relazione all'abrogazione della norma, precisando però che la conoscenza dello stato di detenzione è elemento decisivo. Si segnala che il Procuratore generale aveva chiesto annullamento senza rinvio, ma la Corte ha disposto il rinvio per nuovo esame

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Prevedeva, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione; introdotto dal d.lgs. n.150/2022. La giurisprudenza ha ritenuto che tale disposizione non trovi applicazione quando l'appellante è detenuto e lo stato detentivo è noto all'autorità procedente, poiché in tal caso le notificazioni devono poter avvenire a mani proprie

  • legge n.114 del 2024

    Ha abrogato la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter; tuttavia, per il principio tempus regit actum la disciplina continuava ad applicarsi alle impugnazioni proposte dal 1/1/2023 al 24/8/2024

  • art. 156, comma 4, cod. proc. pen.

    Riguarda le modalità di notificazione agli imputati detenuti; nelle ipotesi in cui lo stato di detenzione non risulti noto al giudice che procede, le notificazioni devono seguire le forme ordinarie, mentre se la detenzione è nota si procede alla notificazione a mani proprie

  • art. 6, Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Garantisce il diritto di accesso effettivo alla giustizia; è richiamato in dottrina e giurisprudenza per sostenere interpretazioni che evitino barriere procedurali all'impugnazione da parte di detenuti

  • Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)

    Ha stabilito che la disciplina introdotta dall'art. 581, comma 1-ter, è applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/8/2024 (tempus regit actum) e ha fornito criteri interpretativi sull'ambito di applicazione rispetto agli imputati detenuti

  • Sez. 6, n. 30543 del 09/05/2025 (Serra)

    Ha affermato espressamente che la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, non è applicabile quando l'appellante sia detenuto, anche se la detenzione deriva da altro titolo

  • Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024 (Pompizii)

    Ha precisato che l'art. 581, comma 1-ter, è applicabile all'appello proposto da un imputato detenuto per altra causa solo qualora lo stato di detenzione non sia noto al giudice che procede; se invece è noto, si deve procedere alle notificazioni a mani proprie

Massime di principio

  • Se l'appellante è detenuto al momento del deposito dell'impugnazione e tale stato risulta agli atti o è noto all'autorità procedente, la prescrizione di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio (art. 581, comma 1-ter c.p.p.) non deve comportare l'inammissibilità dell'impugnazione
  • Quando la detenzione non è nota al giudice che riceve l'atto, la disciplina ordinaria delle notificazioni può operare e la previsione di inammissibilità per mancata elezione di domicilio può trovare applicazione; pertanto è cruciale che lo stato di detenzione sia documentato e portato a conoscenza dell'autorità
  • In periodi transitori (ad es. abrogazioni o modifiche normative) occorre verificare il principio tempus regit actum per stabilire quale regime sia applicabile alla data di proposizione dell'impugnazione
  • Difensore e appellante dovrebbero, per prudenza, indicare esplicitamente nello scritto di impugnazione lo stato di detenzione e allegare documentazione attestante la detenzione, o in alternativa procedere alla tempestiva elezione di domicilio per evitare contestazioni di inammissibilità
  • La tutela dell'accesso alla giustizia (art. 6 CEDU) giustifica interpretazioni favorevoli all'ammissibilità delle impugnazioni proposte da detenuti quando la mancata osservanza di formalità rischi di precludere il sindacato giurisdizionale
  • In caso di dubbio sulla conoscibilità dello stato di detenzione da parte del giudice, il rimedio procedurale utile è chiedere l'integrazione documentale o, se necessario, proporre ricorso per cassazione avverso declaratorie di inammissibilità che non tengano conto della detenzione

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