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Sentenza

Sentenza del 03/12/2015 n. 246 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici - Concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica - Destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di tributi erariali riscossi nel territorio siciliano - legittimità - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato alcune disposizioni della legge n. 147 del 2013 che destinavano a fondi statali il maggior gettito di tributi erariali riscossi nei rispettivi territori e le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale. In particolare, la Regione siciliana ha sostenuto che tali disposizioni violassero lo Statuto siciliano, le relative norme di attuazione e gli artt. 81, 97 e 119 Cost., poiché riservavano allo Stato entrate spettanti alla Regione senza rispettare i requisiti necessari: novità dell'entrata e destinazione a specifiche finalità statali. La Regione ha inoltre contestato la genericità della destinazione al Fondo per interventi strutturali di politica economica e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato fondata l'impugnazione della Regione siciliana. Ha stabilito che il comma 179, pur senza prevedere espressamente una riserva allo Stato, produceva sostanzialmente tale effetto, ma non indicava una specifica finalità statale, limitandosi a destinare le somme a un fondo di carattere generale. Il comma 179 è stato quindi dichiarato incostituzionale nella parte in cui si applicava alla Regione siciliana. Sono stati inoltre dichiarati incostituzionali i commi da 431 a 435 nella parte in cui riservavano allo Stato il maggior gettito derivante dal contrasto all'evasione fiscale relativo a entrate non nominativamente riservate allo Stato e riscosse nel territorio siciliano, poiché il recupero dell'evasione non costituisce una nuova entrata. Quanto alle Province autonome di Bolzano e di Trento, il processo è stato dichiarato estinto a seguito della rinuncia ai ricorsi, accettata dallo Stato.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 179, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178 [...] affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica

    La disposizione equivale sostanzialmente a una riserva allo Stato del maggior gettito, ma è illegittima nei confronti della Regione siciliana perché non prevede una specifica destinazione a finalità statali contingenti o continuative.

  • Art. 1, commi da 431 a 435, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    Fondo per la riduzione della pressione fiscale

    Le disposizioni sono illegittime, limitatamente alle entrate da contrasto all'evasione riferite a tributi non nominativamente riservati allo Stato e riscossi in Sicilia, perché il recupero dell'evasione riguarda entrate già previste dall'ordinamento e non genera un nuovo provento statale.

  • Art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e art. 2, primo comma, D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074

    Le entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana possono essere riservate allo Stato solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina statutaria e di attuazione, tra cui la novità dell'entrata e la specifica destinazione a spese statali.

  • Art. 43 dello Statuto della Regione siciliana

    Rileva il principio consensuale nei rapporti finanziari tra Stato e Regione, anche se la Corte ha deciso la controversia principalmente sulla base dei requisiti sostanziali della riserva erariale.

  • Art. 81 Costituzione

    È richiamato in relazione agli equilibri di bilancio e alla corretta destinazione delle risorse pubbliche; gli ulteriori profili fondati su tale parametro sono stati assorbiti dopo l'accertamento dell'illegittimità.

  • Art. 97 Costituzione

    È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento e sostenibilità della finanza pubblica, ma gli ulteriori profili di censura sono stati assorbiti.

  • Art. 119 Costituzione

    È stato richiamato a tutela dell'autonomia finanziaria regionale; la Corte ha riconosciuto che la riserva statale non poteva incidere sulle entrate regionali senza rispettare le garanzie statutarie.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012

    con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime

    Una riserva allo Stato è legittima solo se l'entrata è tributaria, nuova e destinata con sufficiente specificità a finalità statali determinate.

  • Sentenze della Corte costituzionale n. 145 del 2014 e n. 176 del 2015

    La destinazione generica a un fondo per interventi strutturali di politica economica non soddisfa il requisito della specificità, perché coincide con le finalità generali del fondo.

Massime di principio

  • Per sottrarre a una Regione a Statuto speciale un gettito tributario spettantele, lo Stato deve dimostrare contestualmente che l'entrata sia tributaria e nuova e che sia destinata, con una legge, a specifiche finalità statali.
  • La riserva allo Stato può essere riconosciuta anche implicitamente: non è decisiva la formulazione letterale, ma l'effetto sostanziale della norma.
  • La destinazione delle entrate a un fondo statale generico o indistinto non è sufficiente a legittimare la riserva, perché non identifica specifiche spese o finalità statali.
  • Il maggior gettito derivante dal recupero dell'evasione fiscale non è normalmente una nuova entrata: consiste nel recupero di tributi già dovuti secondo la legislazione vigente.
  • In materia di contrasto all'evasione, occorre distinguere tra tributi nominativamente riservati allo Stato e tributi che, secondo lo Statuto speciale, spettano alla Regione; solo il primo gruppo può essere acquisito dallo Stato senza ulteriore verifica statutaria.
  • Le pronunce ottenute da enti territoriali o Regioni a Statuto speciale non riguardano necessariamente ogni entrata nazionale, ma operano nei limiti delle entrate di cui l'ente ricorrente abbia titolo secondo il proprio Statuto e le norme di attuazione.
  • La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo per il ricorrente interessato, senza una decisione di merito sulle relative censure.

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