Sentenza del 03/12/2015 n. 609 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2007, recuperando costi ritenuti non inerenti, non documentati o derivanti da operazioni inesistenti e contestando violazioni in materia di IVA, IRES e IRAP, per complessivi 2.961.662 euro. Il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'atto deducendo, tra l'altro, l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate, la violazione del contraddittorio preventivo, l'errata ricostruzione dei fatti, l'insussistenza del reato e dell'abuso del diritto, nonché l'illegittimità delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo sussistente la legittimazione del fallito e ravvisando un superamento delle competenze dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia ha appellato la decisione, sostenendo principalmente che il fallito non fosse legittimato a proporre il ricorso, poiché il curatore aveva già ricevuto gli atti e presentato istanza di accertamento con adesione, e che il ricorso fosse comunque tardivo.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. In caso di fallimento, la capacità processuale relativa ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura spetta al curatore e non al fallito. Il fallito può agire personalmente solo se gli organi della procedura abbiano manifestato un volontario e concreto disinteresse; circostanza non ravvisata nel caso concreto, poiché il curatore aveva ricevuto gli avvisi e presentato un'istanza di accertamento con adesione. Inoltre, anche ammettendo la capacità processuale del fallito, il ricorso del 20 luglio 2012 sarebbe stato tardivo: la sospensione dei termini derivante dall'istanza di adesione presentata dal curatore opera nei confronti del curatore stesso e non si estende automaticamente al fallito. Gli ulteriori motivi di merito sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 3 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dal D.Lgs. n. 5/2006
La dichiarazione di fallimento comporta la perdita, in capo al fallito, della capacità processuale relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, che viene esercitata dal curatore.
Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte del curatore determina la sospensione del termine per impugnare nei confronti del soggetto che ha presentato l'istanza; tale effetto non si estende automaticamente al fallito, considerato soggetto distinto.
Art. 50-bis del D.L. n. 331/1993
La norma è richiamata nell'avviso di accertamento in relazione alle contestazioni riguardanti operazioni e violazioni in materia di IVA intracomunitaria o di confine; la Commissione non ha esaminato nel merito la relativa applicazione, avendo definito il giudizio per ragioni processuali.
Massime di principio
- In caso di fallimento, il fallito normalmente non può impugnare personalmente gli atti tributari riguardanti rapporti patrimoniali inclusi nella procedura: la legittimazione spetta al curatore.
- Il fallito può recuperare una propria legittimazione processuale solo se dimostra un concreto e volontario disinteresse degli organi della procedura; la semplice rinuncia del curatore a proporre ricorso, dopo aver esaminato o attivato strumenti di tutela, non è di per sé sufficiente.
- Le iniziative processuali del curatore e quelle eventualmente assunte dal fallito restano autonome: la sospensione dei termini derivante da un'istanza di accertamento con adesione presentata dal curatore non si estende automaticamente al fallito.
- Chi intende impugnare un atto tributario deve verificare attentamente la decorrenza del termine, la data di notifica e l'eventuale applicabilità di sospensioni, senza presumere che gli atti compiuti da un altro soggetto processuale producano effetti in proprio favore.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione o tardività, il giudice può non esaminare le contestazioni sostanziali sull'accertamento, che restano assorbite.
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