Sentenza del 03/12/2015 n. 5262 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Antieconomicità - Difese del contribuente - Crisi economica - Insufficienza - Altri elementi - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto legittimo. A fronte della dimostrazione, da parte dell'Ufficio, di elementi idonei a comprovare l'antieconomicità della gestione, oltre allo scostamento dagli studi di settore, il contribuente avrebbe dovuto fornire prove documentali e giustificazioni specifiche, concrete e plausibili. Non è stata quindi superata la presunzione derivante dagli elementi accertativi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento fondato sull'antieconomicità della gestione e sullo scostamento dagli studi di settore, invocando la crisi economica quale giustificazione delle perdite costanti registrate negli anni. Tuttavia, non ha dimostrato di avere reintegrato le perdite mediante aumenti di capitale sociale, né ha chiarito con quali risorse le perdite siano state coperte. La crisi economica, da sola, è stata ritenuta insufficiente, soprattutto in presenza di bilanci deficitari e di volumi d'affari in forte diminuzione.
Norme richiamate
Studi di settore e presunzione di antieconomicità
Lo scostamento dagli studi di settore, considerato insieme ad altri elementi concreti di anomalia gestionale, può concorrere a fondare l'accertamento. Il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e documentata.
Principio di antieconomicità della gestione
Perdite costanti, bilanci deficitari e riduzione significativa dei ricavi possono costituire indizi di inattendibilità dei dati dichiarati. La semplice invocazione della crisi economica non è sufficiente senza una spiegazione concreta delle modalità di finanziamento e copertura delle perdite.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione dimostra una gestione reiteratamente antieconomica mediante perdite costanti, bilanci deficitari, calo dei ricavi e altri elementi oggettivi, il contribuente deve offrire una spiegazione specifica e documentata.
- La crisi economica costituisce una giustificazione astratta e, da sola, non supera gli elementi presuntivi dell'accertamento.
- È necessario documentare come siano state finanziate o coperte le perdite, ad esempio mediante aumenti di capitale, finanziamenti dei soci o altre risorse tracciabili e coerenti.
- Lo scostamento dagli studi di settore non deve essere valutato isolatamente, ma può rafforzare l'accertamento se accompagnato da ulteriori anomalie economiche e contabili.
- In presenza di bilanci deficitari e volumi d'affari in diminuzione, la plausibilità economica delle dichiarazioni deve essere sostenuta da prove concrete, non da mere affermazioni difensive.
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