Sentenza del 03/12/2015 n. 5260 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Credito Iva - Omessa presentazione della dichiarazione - Irrilevanza - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di negare automaticamente il credito IVA per la sola omessa presentazione della dichiarazione è esclusa. Il credito eccedente, risultante rispetto all'imposta dovuta sulle operazioni imponibili, può essere utilizzato in detrazione nella dichiarazione dell'anno successivo, sempre che ne siano verificabili l'esistenza e i presupposti sostanziali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di detrarre un credito IVA maturato nell'anno precedente nonostante l'omessa presentazione della relativa dichiarazione IVA. Il principio affermato è che l'omissione dichiarativa, da sola, non determina la perdita del diritto alla detrazione, purché il credito sia effettivamente maturato secondo le regole sostanziali e venga riportato e indicato nella dichiarazione IVA dell'anno successivo.
Norme richiamate
Articolo 19 del d.P.R. 633/1972
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, che dipende dalla sussistenza dei presupposti sostanziali del credito.
Articolo 19-bis del d.P.R. 633/1972
Riguarda i criteri e i limiti di detraibilità dell'IVA, da verificare ai fini della spettanza del credito.
Articolo 19-bis.1 del d.P.R. 633/1972
Prevede regole specifiche per la detrazione dell'IVA relativa a determinate categorie di beni e servizi.
Articolo 30 del d.P.R. 633/1972
Disciplina l'eccedenza detraibile risultante quando l'IVA detraibile supera l'imposta relativa alle operazioni imponibili.
Massime di principio
- L'omessa presentazione di una dichiarazione fiscale non comporta automaticamente la perdita di un diritto sostanziale, se il contribuente dimostra l'effettiva esistenza del credito e il rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
- Per il credito IVA è essenziale che il credito sia documentato, verificabile e correttamente indicato nella dichiarazione relativa all'anno successivo.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare l'esistenza o l'ammontare del credito, ma non può negarlo esclusivamente sulla base dell'omissione formale della dichiarazione precedente.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra violazioni formali, che possono comportare sanzioni, e mancanza dei presupposti sostanziali, che può invece impedire la detrazione del credito.
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