Sentenza del 03/12/2015 n. 250 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica- contabilità nazionale e degli enti pubblici- ricorso delle regioni Veneto e Pugliacontestazione sulla natura di principio di coordinamento della finanza pubblica dell'art.1,commi 496 e 497,Legge 27 dicembre 2013, n. 147- fondatezza -esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le Regioni hanno impugnato l'art. 1, commi 496 e 497, della legge n. 147 del 2013, che fissava per il 2014-2017 limiti individuali e complessivi alla spesa finale delle Regioni a statuto ordinario. Contestavano, in particolare, che lo Stato avesse determinato unilateralmente le quote regionali, sostituendo il precedente meccanismo di riparto concordato in Conferenza Stato-Regioni. Secondo le ricorrenti, tale disciplina avrebbe violato il riparto costituzionale delle competenze, l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale, il principio di leale collaborazione e, per la Puglia, il principio di uguaglianza e ragionevolezza, a causa di una presunta disparità nella quota di spesa pro capite attribuita.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha ritenuto non fondate le principali censure. Ha stabilito che i limiti imposti costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, poiché fissano soltanto un tetto complessivo e transitorio alla spesa, lasciando alle Regioni libertà nella scelta degli strumenti e nella distribuzione interna delle risorse. Non era quindi costituzionalmente necessaria una procedura di riparto concordata con le Regioni, né il principio di leale collaborazione imponeva un'intesa nella fase legislativa. La censura della Puglia sulla disparità della quota pro capite è stata dichiarata inammissibile perché fondata su un criterio demografico non dimostrato come parametro vincolante per il legislatore. Le ulteriori censure del Veneto relative alla compressione delle competenze amministrative e all'irragionevolezza della disciplina sono state dichiarate inammissibili per carenza di una preventiva deliberazione della Giunta regionale. La normativa è stata successivamente sostituita per gli esercizi dal 2015, ma ciò non ha fatto venir meno l'interesse alla decisione, poiché restava applicabile al 2014.
Norme richiamate
Art. 1, commi 496 e 497, legge 27 dicembre 2013, n. 147
Fissa il limite complessivo e le quote regionali della spesa finale in termini di competenza Eurocompatibile per le Regioni a statuto ordinario.
La Corte ha ritenuto che tali disposizioni siano principi di coordinamento della finanza pubblica, legittimi perché impongono un limite quantitativo complessivo senza predeterminare strumenti e modalità di attuazione.
Art. 1, commi 448-466, legge 23 dicembre 2014, n. 190
Le disposizioni concernenti il patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le Regioni a statuto ordinario con riferimento agli esercizi 2015 e successivi.
La modifica normativa ha eliminato la disciplina impugnata dal 2015, ma non ha reso inutile la pronuncia relativamente all'esercizio 2014.
Art. 117, commi 3, 4 e 5, Costituzione
Il coordinamento della finanza pubblica rientra nella competenza statale concorrente quando la legge fissa principi e obiettivi generali, senza disciplinare in dettaglio le modalità operative regionali. Il quinto comma non attribuisce alle Regioni un diritto costituzionale a concordare il riparto dei limiti di spesa.
Art. 118, commi 1 e 2, Costituzione
La limitazione finanziaria derivante da un legittimo principio statale di coordinamento non comporta automaticamente una violazione dell'autonomia amministrativa regionale.
Art. 119, commi 1 e 5, Costituzione
L'autonomia finanziaria regionale deve essere esercitata compatibilmente con l'equilibrio complessivo della finanza pubblica e con gli obblighi europei; il concorso regionale al rispetto dei vincoli europei non implica necessariamente la partecipazione delle Regioni alle decisioni statali di riparto.
Art. 120, Costituzione
Il principio di leale collaborazione non impone in via generale un procedimento concertato ogni volta che una legge statale incida sulle finanze regionali; assume rilievo soprattutto in presenza di competenze concorrenti o intrecciate e nei casi di attrazione in sussidiarietà.
Art. 3, Costituzione
La censura di disparità di trattamento deve essere sostenuta da un parametro comparativo pertinente e da una dimostrazione concreta dell'irragionevolezza del criterio legislativo; il semplice confronto della spesa pro capite non è sufficiente.
Art. 9, comma 2, lettere a), n. 1, e c), decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Il coinvolgimento delle Regioni nella formazione della legge di stabilità è regolato dalla disposizione specifica applicabile; in ogni caso, l'attività legislativa non è normalmente soggetta a procedure di leale collaborazione, salvo previsione costituzionale espressa.
Massime di principio
- Lo Stato può imporre a Regioni ed enti territoriali limiti quantitativi complessivi alla spesa per esigenze di equilibrio della finanza pubblica, anche se tali limiti incidono indirettamente sull'autonomia finanziaria.
- Un vincolo è più facilmente qualificabile come principio di coordinamento della finanza pubblica quando stabilisce un obiettivo o un tetto di spesa, ma lascia all'ente autonomia nella scelta delle politiche, dei capitoli e degli strumenti per raggiungerlo.
- La leale collaborazione non comporta automaticamente il diritto dell'ente territoriale a un'intesa o a un accordo preventivo sulla legge statale che stabilisce il limite finanziario, soprattutto quando le competenze statali e regionali sono considerate distinguibili.
- Per contestare una diversa distribuzione delle risorse non basta dimostrare una differenza pro capite: occorre provare che il criterio demografico sia giuridicamente imposto o che il criterio effettivamente utilizzato sia manifestamente irragionevole e discriminatorio.
- Le censure proposte da una Regione devono essere previamente autorizzate dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale; in mancanza, la Corte può dichiararle inammissibili senza esaminarne il merito.
- La sostituzione o abrogazione della disciplina impugnata non elimina necessariamente l'interesse al giudizio se la norma continua a produrre effetti per esercizi finanziari già trascorsi o può incidere su controlli, sanzioni o responsabilità.
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