Sentenza del 03/12/2015 n. 794 - Corte di Giustizia CEE
Direttiva 2004/39/CE - Articoli 4, paragrafo 1, e 19, paragrafi 4, 5 e 9 - Mercati degli strumenti finanziari - Nozione di servizio e attività di investimento - Protezione degli investitori, disposizioni di garanzia - Norme di comportamento in occasione della prestazione di servizi di investimento − Obbligo di valutazione del servizio fornito quale adeguato o adatto - Conseguenze contrattuali della violazione di tale obbligo - Contratto di credito al consumo - Prestito definito in valuta estera - Erogazione e rimborso del prestito in valuta nazionale - Clausole sui tassi di cambio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I coniugi -B- sostenevano che le operazioni di conversione valutaria previste dal contratto di credito al consumo denominato in valuta estera costituissero un servizio o un'attività di investimento, eventualmente riconducibile a uno strumento finanziario derivato o alla negoziazione per conto proprio ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Di conseguenza, ritenevano che la banca fosse obbligata a valutarne l'adeguatezza o l'idoneità rispetto alle loro conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi. Poiché tale valutazione non era stata effettuata, chiedevano anche di accertare le conseguenze contrattuali della violazione, inclusa la possibile nullità del mutuo.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che, salva la verifica dei fatti da parte del giudice nazionale, le operazioni di cambio previste dal mutuo non costituiscono servizi o attività di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Esse rappresentano infatti modalità accessorie e indissociabili di esecuzione del finanziamento: la valuta estera opera come unità di conto, mentre l'erogazione e i rimborsi avvengono in valuta nazionale. Le operazioni non sono finalizzate a un investimento, alla speculazione o alla gestione autonoma del rischio di cambio e non costituiscono un contratto derivato distinto, come un future o uno swap. Pertanto, la banca non era soggetta, per tali operazioni, agli obblighi di valutazione di adeguatezza o appropriatezza previsti dall'articolo 19 della direttiva 2004/39/CE. La Corte non ha esaminato nel merito la terza e la quarta questione, poiché presupponevano la qualificazione delle operazioni come servizi di investimento. Ha comunque precisato che, qualora un servizio di investimento fosse effettivamente configurabile, le conseguenze della violazione degli obblighi di valutazione sarebbero disciplinate dal diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Norme richiamate
Direttiva 2004/39/CE, articolo 4, paragrafo 1, punto 2
"servizio e attività di investimento": qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell'allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell'allegato I
La Corte ha ritenuto che le conversioni valutarie previste dal mutuo, essendo accessorie all'erogazione e al rimborso del credito e non riferite a uno strumento finanziario autonomo, non rientrino nella nozione di servizio o attività di investimento.
Direttiva 2004/39/CE, articolo 4, paragrafo 1, punto 6
"negoziazione per conto proprio": contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie
Le operazioni della banca non sono state qualificate come negoziazione per conto proprio, poiché non risultavano dirette alla conclusione di operazioni su strumenti finanziari.
Direttiva 2004/39/CE, articolo 4, paragrafo 1, punto 17
"strumento finanziario": qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell'allegato I
Il mutuo denominato in valuta estera non è stato considerato uno strumento finanziario derivato distinto. Le clausole valutarie costituiscono una modalità di esecuzione del mutuo e non un contratto autonomo avente a oggetto la vendita futura di valuta a prezzo predeterminato.
Direttiva 2004/39/CE, articolo 19, paragrafi 4 e 5
"l'impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie" e determina se il servizio o il prodotto è "adatto al cliente"
Gli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza si applicano quando viene prestato un vero servizio di investimento. Non si applicano, secondo la Corte, alle conversioni valutarie meramente esecutive di un mutuo al consumo.
Direttiva 2004/39/CE, articolo 19, paragrafo 9
"Nel caso in cui un servizio di investimento sia proposto come parte di un prodotto finanziario" già soggetto ad altre disposizioni europee, tale servizio non è ulteriormente soggetto agli obblighi dell'articolo 19
La Corte non ha dovuto applicare questa disposizione, perché ha escluso a monte che le operazioni valutarie del mutuo costituissero un servizio di investimento.
Direttiva 93/13/CEE, articolo 3, paragrafo 1
"Una clausola contrattuale, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva" quando determina un significativo squilibrio a danno del consumatore
La Corte ha ricordato che, anche se la direttiva MiFID non si applica, le clausole valutarie possono essere valutate autonomamente sotto il profilo dell'abusività e della trasparenza secondo la disciplina consumeristica.
Direttiva 93/13/CEE, articolo 6, paragrafo 1
"le clausole abusive ... non vincolano il consumatore"
L'eventuale invalidità o disapplicazione di clausole valutarie abusive deve essere valutata sulla base della disciplina nazionale di attuazione della direttiva sulle clausole abusive, non mediante l'automatica applicazione delle sanzioni previste per la violazione della MiFID.
Direttiva 2008/48/CE, articoli 4, 5, 8, 10 e 11
La disciplina del credito al consumo può imporre specifici obblighi informativi e di valutazione del merito creditizio, distinti dagli obblighi MiFID. La Corte ha segnalato che tali norme possono essere rilevanti, anche se non ha deciso direttamente la controversia sulla loro applicazione.
Massime di principio
- Un mutuo denominato in valuta estera non diventa automaticamente un prodotto di investimento o un derivato solo perché le rate e il capitale sono calcolati applicando tassi di cambio.
- Per applicare la disciplina MiFID occorre individuare un servizio di investimento autonomo, riferito a uno strumento finanziario e finalizzato, almeno funzionalmente, a un investimento, alla gestione di un rischio o alla speculazione. Le conversioni valutarie meramente necessarie per erogare e rimborsare un prestito normalmente non soddisfano questi requisiti.
- La qualificazione dipende dalla struttura concreta del contratto. Se esiste un accordo valutario autonomo, standardizzato o separabile dal finanziamento, con regolazione futura a condizioni predeterminate e funzione di investimento o copertura, può invece emergere un vero strumento derivato soggetto alla disciplina MiFID.
- L'esclusione della MiFID non esclude la tutela del consumatore: le clausole sul cambio possono essere esaminate sotto il profilo della chiarezza, trasparenza, equilibrio contrattuale e possibile abusività ai sensi della normativa sui consumatori.
- L'eventuale mancata valutazione di adeguatezza non determina automaticamente la nullità del contratto. Se la disciplina MiFID è applicabile, le conseguenze dipendono dal diritto nazionale e devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività.
- In casi analoghi occorre distinguere tra rischio di cambio assunto nell'ambito del normale finanziamento e servizio finanziario autonomo venduto dalla banca. Il primo riguarda normalmente l'oggetto e l'esecuzione del mutuo; il secondo può rientrare nella disciplina degli strumenti finanziari.
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