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Ordinanza

Ordinanza n. 1521/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento amministrativo relativo alla conversione del permesso di soggiorno, sospeso in via cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La cittadina straniera ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione III, n. 68/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo impugnato in primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato che sia tale provvedimento sia l’ordinanza del TAR non si conformavano all’orientamento della Sezione secondo cui il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non impedisce, di per sé, la conversione del titolo, quando siano dimostrati i presupposti sostanziali per il rilascio del permesso per lavoro subordinato: un contratto di lavoro idoneo ad assicurare mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale e l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Puglia che aveva negato la tutela cautelare, ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato in primo grado. La decisione è motivata dal contrasto con l’orientamento della Sezione, espresso nella sentenza n. 5604/2023, secondo cui la mera scadenza formale del permesso di soggiorno da convertire non è ostativa alla conversione se risultano provati i presupposti sostanziali richiesti per il permesso per lavoro subordinato. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non costituisce, di per sé, un ostacolo alla conversione del titolo.
  • La conversione del permesso di soggiorno può essere riconosciuta, anche dopo la scadenza formale del titolo originario, quando siano dimostrati i presupposti sostanziali per il permesso per lavoro subordinato, tra cui un contratto di lavoro idoneo ad assicurare mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale e l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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