Cassazione Penale, Ordinanza n. 28695/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; l'erronea qualificazione giuridica del fatto; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; l'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la questione della particolare tenuità del fatto non era stata dedotta in appello, mentre le altre censure erano già state valutate dai giudici di merito oppure formulate in modo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il delitto per cui è intervenuta la condanna in appello.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta per la prima volta in cassazione se non risulta devoluta in appello.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere devoluta ai giudici di merito; se non dedotta in appello, non può essere proposta validamente per la prima volta in cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo pedissequo censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze su qualificazione giuridica, attenuanti generiche e dosimetria della pena devono contenere argomentazioni specifiche e non possono risolversi in contestazioni generiche o meramente reiterative.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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