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Ordinanza

Ordinanza n. 823/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 2133/2026, di reiezione del ricorso di primo grado, nonché i provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Moss S.p.a. ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha formulato domanda cautelare incidentale per la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata e degli atti amministrativi impugnati. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente i motivi di appello né l’oggetto specifico dei provvedimenti amministrativi contestati. La Sezione rileva soltanto che le questioni sono analoghe a quelle esaminate in precedenti ordinanze cautelari e che necessitano di un sollecito approfondimento nel merito a cognizione piena.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo applicabile alla controversia il percorso motivazionale già seguito in precedenti ordinanze della stessa Sezione. In particolare, ha ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, mantenere integra la situazione di fatto nelle more della decisione di merito. Sono stati quindi sospesi gli effetti della sentenza appellata e l’esecutività dei provvedimenti impugnati in primo grado. La trattazione del merito dell’appello è stata fissata all’udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la decisione sulla sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte necessitano di un approfondimento pieno e sollecito nel merito, il giudice può sospendere gli effetti della sentenza di primo grado e l’esecutività degli atti impugnati per preservare integra la situazione controversa nelle more della decisione.
  • Il bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti può condurre all’accoglimento della domanda anche sulla base dell’esigenza di evitare modificazioni della situazione di fatto suscettibili di pregiudicare l’utilità della futura decisione di merito.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito costituisce, insieme alla sospensione cautelare, uno strumento per assicurare un sollecito approfondimento a cognizione piena delle questioni controverse.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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