Cassazione Penale, Ordinanza n. 01192/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La pronuncia riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte di appello, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti hanno censurato sia il giudizio di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e comunque generici. Dal testo non emergono i fatti specifici né il reato contestato originario.
Norme richiamate
La sentenza impugnata risulta emessa ai sensi della disciplina sull'appello concordato; la Corte richiama tale dato per inquadrare i limiti dei motivi proponibili in cassazione.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso viene disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in cassazione non sono proponibili motivi che eccedano i limiti legali del rito prescelto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi dedotti sono generici, cioè non specifici e non idonei a confrontarsi con la decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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