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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36146/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Messina del 17 dicembre 2025. I due motivi, concernenti l’obbligo di motivazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, si limitavano a richiamare principi giurisprudenziali senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata né illustrare i vizi di legittimità indicati nelle rubriche. Il testo non specifica il reato contestato né ulteriori dettagli della fattispecie concreta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: entrambi i motivi omettevano di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e di spiegare i vizi di legittimità dedotti. La motivazione d’appello è stata ritenuta immune da vizi logici o giuridici sia quanto alla responsabilità sia quanto al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    omettano di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata - immune, peraltro, da vizi logici o giuridici sia in punto di responsabilità che in relazione al diniego delle invocate attenuanti (cfr. le pagine 3 e 4) - e, soprattutto, di illustrare i vizi di legittimità enunciati nella rubrica dei due motivi

    Il ricorso deve esporre e illustrare in modo specifico i vizi di legittimità dedotti, confrontandosi con le ragioni della decisione impugnata; la mera trascrizione di principi giurisprudenziali, senza tale confronto, determina l’inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando non risulti privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur richiamando principi giurisprudenziali, non si confronta criticamente con la motivazione della decisione impugnata e non illustra in modo specifico i vizi di legittimità indicati nei motivi.
  • All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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