Cassazione Penale, Sentenza n. 27591/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce che, aderendo al concordato in appello, ha dichiarato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza in relazione ai reati di furto e danneggiamento. Due motivi principali: 1) carenza di motivazione in relazione al bilanciamento in equivalenza delle attenuanti generiche; 2) mancata applicazione della novella di cui al d.lgs. n. 150/2022 che ha reso i reati perseguibili a querela di parte, querela che non risulterebbe proposta nel caso concreto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché l'appello aveva adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza, basandosi sul comportamento processuale dell'imputato e sulla necessità di individualizzare la pena rispetto al disvalore concreto, e non risultavano elementi indicati dalla difesa per giustificare una valutazione più favorevole. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato: l'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità impedisce di valorizzare la mancata proposizione della querela introdotta dalla normativa successiva, e la nuova disciplina di procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 non poteva essere applicata prima dell'effettiva entrata in vigore (differita al 30/12/2022 dall'art. 6 del d.l. n. 162/2022). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
prescrive la procedura del concordato in appello
La Corte rileva che la sentenza di appello è stata resa in adesione al concordato ex art. 599-bis, e giudica la valutazione delle attenuanti nel contesto di tale adesione come adeguatamente motivata
introduce il regime di procedibilita' a querela di parte per taluni reati
La Corte afferma che le disposizioni che rendono i reati procedibili a querela non possono essere applicate prima della data di entrata in vigore fissata dal legislatore (30/12/2022), dunque non erano operanti alla data del ricorso
d.l. 31/10/2022, n. 162, art. 6
ha differito l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 al 30/12/2022
La Corte ritiene decisivo il differimento stabilito da questo decreto-legge: la volontas legis di differire la vigenza esclude l'applicazione anticipata delle norme favorevoli del d.lgs. 150/2022
art. 10 Preleggi
principio sulla vacatio legis
Utilizzato dalla Corte per ribadire che la legge non e' obbligatoria prima del decorso della vacatio legis e che la pubblicazione non autorizza l'applicazione anticipata della norma
art. 73, terzo comma, Cost.
regola l'entrata in vigore delle leggi
Richiamato per confermare che la vigenza formale della legge e' fissata dalle norme costituzionali e non puo' essere 'anticipata' dal giudice
prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilita'
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per il versamento alla cassa delle ammende
art. 7 CEDU
principio della non colpevolezza e della retroattivita' della norma penale piu' favorevole
La Corte osserva che il principio CEDU non autorizza l'applicazione di una norma piu' favorevole se questa non e' entrata in vigore secondo le regole interne; la retroattivita' richiede che la norma sia operativa
Massime di principio
- In sede di legittimità, se il ricorso e' dichiarato inammissibile la Corte non entra nel merito di questioni sostanziali come l'improcedibilita' per mancata querela: l'inammissibilita' preclude l'instaurazione del rapporto processuale necessario per esaminare tali profili
- Una norma penale o processuale piu' favorevole puo' essere applicata solo quando sia effettivamente entrata in vigore; un differimento legislativo dell'entrata in vigore impedisce al giudice di anticiparne gli effetti
- La valutazione in equivalenza delle attenuanti generiche deve essere motivata sul comportamento dell'imputato e sul disvalore concreto del fatto; l'assenza di elementi nuovi posti dal difensore rende il motivo di ricorso generico e destinato a essere respinto
- La conversione di reati in procedibili a querela di parte, intervenuta durante il processo, non incide automaticamente sul giudicato sostanziale e va valutata rispetto al momento di entrata in vigore della norma e alla fattispecie concreta; l'abolitio criminis e l'improcedibilita' a querela sono istituti distinti con effetti diversi sul giudicato
- Per evitare sorprese processuali, chi ha interesse a far valere una causa di procedibilita' (es. presentazione della querela) deve provvedervi tempestivamente: eventuali cambiamenti normativi successivi possono non essere efficaci se ritardano l'entrata in vigore
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