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Sentenza

Sentenza del 21/05/2019 n. 13623 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Palermo aveva impugnato la decisione della CTR della Sicilia, che aveva confermato l'accoglimento parziale del ricorso del contribuente contro una cartella TARSU relativa all'anno 2008, emessa da SERIT Sicilia S.p.A. Il Comune sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto illegittime le tariffe TARSU del 2008 per effetto dell'annullamento, da parte del TAR Sicilia, delle tariffe relative al 2006. Deduceva inoltre la violazione delle norme sulla ripartizione delle competenze tra Consiglio comunale e Giunta e di varie disposizioni dello Statuto comunale e della normativa regionale siciliana.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure del Comune. Ha rilevato che il debito tributario residuo del contribuente era pari a 323 euro e riguardava un carico affidato alla riscossione nel periodo previsto dalla legge. Pertanto, il debito rientrava nell'annullamento automatico dei carichi fino a 1.000 euro previsto dall'art. 4 del D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018. Di conseguenza, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Norme richiamate

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

    I debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal 1 gennaio 2000 al 21.12.2010 sono automaticamente annullati.

    La norma comporta l'annullamento automatico dei singoli carichi di importo residuo non superiore a 1.000 euro, purché affidati all'agente della riscossione nel periodo temporale previsto. Quando il debito rientra nella definizione, il giudizio relativo alla sua debenza perde attualità e deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 64

    Il Comune aveva invocato la norma sostenendo che la TARSU dovesse essere determinata sulla base delle tariffe applicabili per ciascun anno, senza che l'annullamento delle tariffe di un'annualità producesse automaticamente effetti sulle annualità successive. La Corte non ha tuttavia deciso la questione nel merito.

  • Norme dello Statuto comunale e normativa regionale siciliana

    Il Comune aveva dedotto violazioni delle regole sulla ripartizione delle competenze tra Consiglio comunale e Giunta, richiamando l'art. 49 dello Statuto comunale, l'art. 4 della L. 142/1990, recepita dalla L.R. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48, e l'art. 13 della L.R. Sicilia n. 7/1992. Anche tali questioni non sono state esaminate per l'intervenuta estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio tributario, interviene una norma di annullamento automatico dei carichi esattoriali e il debito rientra nei requisiti di importo, periodo e tipologia previsti, il giudice può dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere senza esaminare le contestazioni originarie.
  • Per verificare l'applicabilità di una definizione o cancellazione automatica non è sufficiente considerare l'importo complessivo della cartella: occorre verificare l'importo residuo del singolo carico, la data di affidamento all'agente della riscossione e le componenti comprese nel limite di legge.
  • L'estinzione per cessazione della materia del contendere non costituisce una decisione sulla legittimità dell'atto tributario originario: il giudice non afferma necessariamente che la tassa o la tariffa fosse illegittima, ma rileva che non vi è più una controversia utile da decidere.
  • In assenza di una causa estintiva, la legittimità delle tariffe comunali deve essere valutata anche in relazione all'organo competente ad approvarle e agli effetti che l'annullamento di una tariffa annuale può produrre sulle annualità successive.

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