Cassazione Penale, Ordinanza n. 27128/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato, ritenendo insussistenti le censure sulla mancata ammissione dell'audizione del teste sia come condizione del rito abbreviato sia come prova contraria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., incentrato su due profili connessi: da un lato, il diniego di ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'audizione di un teste indicato dalla difesa; dall'altro, la mancata assunzione della medesima testimonianza in fase dibattimentale come prova contraria. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice di merito avrebbe illegittimamente escluso una prova decisiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione di rigetto dell'istanza istruttoria era stata motivata in modo lineare e non illogico, valorizzando anche la mancata specificazione, da parte della difesa, della necessità e rilevanza della prova richiesta; inoltre ha ritenuto corretta la valutazione di appello secondo cui il teste non avrebbe potuto offrire alcun apporto a discarico.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
La doglianza sulla mancata ammissione di una prova testimoniale è stata ritenuta manifestamente infondata; la Corte valorizza la congruità della motivazione di merito e la mancata dimostrazione della necessità e rilevanza della prova richiesta.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina delle impugnazioni inammissibili.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., la censura sulla mancata ammissione di una prova è infondata quando il giudice di merito abbia motivato in modo logicamente coerente il rigetto della richiesta e la difesa non abbia specificamente indicato la necessità e la rilevanza della prova.
- La richiesta di giudizio abbreviato condizionato non può essere accolta quando la prova indicata non sia adeguatamente connotata, dalla difesa, in termini di necessità e rilevanza rispetto ai temi del decidere.
- La mancata ammissione di una testimonianza non integra vizio di legittimità se il giudice di appello spiega, con argomenti non illogici, che il teste non avrebbe potuto apportare elementi a discarico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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