Cassazione Civile, Ordinanza n. 24190/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio avente ad oggetto la debenza di euro 1.902,91 per contributi alla Gestione separata. Il Tribunale aveva accertato che tale importo non era dovuto e aveva liquidato le spese di lite in euro 2.500,00. In appello, l'INPS aveva ottenuto la riforma soltanto della statuizione sulle spese, con riduzione della liquidazione a euro 500,00. La parte vittoriosa in primo grado ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado, denunciando violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014. Sosteneva che, avuto riguardo al valore della causa, il Tribunale aveva correttamente applicato lo scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00 e aveva liquidato compensi in misura media; inoltre, deduceva che doveva essere riconosciuta anche la fase istruttoria, perché vi era stata attività di produzione documentale necessaria alla prova della domanda. La Corte d'appello, secondo la ricorrente, aveva invece errato sia nell'individuazione dello scaglione sia nell'escludere la fase istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la Corte d'appello, pur avendo correttamente individuato il valore della causa nell'importo dei contributi controversi, aveva errato nello scaglione tariffario di riferimento, collocandolo in quello fino a euro 1.100,00 anziché in quello da euro 1.101,00 a euro 5.200,00. Ha inoltre rilevato che era dovuto il compenso per la fase istruttoria, poiché nel giudizio di primo grado vi era stata attività utile alla formazione della prova. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha confermato la liquidazione delle spese operata dal Tribunale in euro 2.500,00 oltre accessori. Ha poi condannato l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 come vizio di legittimità per errata liquidazione delle spese
i compensi professionali vanno liquidati secondo lo scaglione di valore corretto e secondo i parametri vigenti al momento della liquidazione; nel caso concreto il Tribunale aveva applicato correttamente i valori medi dello scaglione pertinente
la Corte ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, confermando la liquidazione di primo grado
pur non espressamente citato nel dispositivo riportato, la condanna alle spese dei gradi di appello e di legittimità è stata disposta secondo il principio di soccombenza
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, il valore della causa va correttamente individuato ai fini dell'applicazione dello scaglione tariffario, e l'errore sullo scaglione comporta violazione dei parametri di liquidazione.
- Quando nel giudizio di merito sia stata effettivamente svolta attività istruttoria o di formazione della prova, il relativo compenso non può essere escluso in sede di liquidazione delle spese.
- Se la questione riguarda soltanto la corretta applicazione dei parametri legali di liquidazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
- La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri vigenti e può essere confermata quando il giudice di primo grado abbia applicato correttamente lo scaglione di riferimento e i valori medi previsti.
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