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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21722/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito sulla responsabilità è rimasta ferma, così come l'esclusione della particolare tenuità del fatto, ritenuta adeguatamente motivata dal giudice di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di falsità materiale/ideologica in atto privato o documento, come indicato nell'art. 491 c.p. Il ricorso conteneva un unico motivo: da un lato contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, chiedendo in sostanza una diversa lettura degli elementi di fatto; dall'altro lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto le censure sulla responsabilità non deducibili in cassazione perché dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, e ha reputato manifestamente infondata la doglianza sulla particolare tenuità, poiché la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente sul punto, valorizzando la non esiguità del danno.

Norme richiamate

  • art. 491 c.p.

    È la norma incriminatrice per il reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello e rispetto al quale è stato proposto ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e complessiva delle circostanze concrete; la sua esclusione è adeguatamente motivata se il giudice evidenzia l'assenza di un presupposto ritenuto decisivo, come la non esiguità del danno.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Costituisce il parametro per valutare la tenuità del fatto, attraverso modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, quando la censura mira solo a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione del compendio probatorio.
  • La doglianza sulla motivazione della responsabilità è inammissibile se non denuncia specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, ma si limita a contestarne il merito valutativo.
  • La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento complessivo della concreta offensività, alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è necessaria una disamina analitica di tutti gli indici normativi, essendo sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti e dia conto dell'assenza del presupposto decisivo per escludere la non punibilità.
  • La motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è adeguata quando valorizza la non esiguità del danno o altro elemento ostativo ritenuto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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