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Sentenza

Sentenza del 12/11/2020 n. 25605 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La (---) s.r.l. aveva chiesto il rimborso di un credito IVA infrannuale connesso all'acquisto da (---) s.r.l. di un immobile ad uso industriale. L'Agenzia non ha risposto, determinando silenzio-rifiuto; la CTP di Arezzo aveva accolto il ricorso della contribuente. L'Agenzia ha proposto appello. In appello è emersa documentazione (tra cui un avviso di accertamento) che ha evidenziato che né l'acquirente né la venditrice avevano versato l'IVA e che le due società avevano una compagine societaria identica; l'appello dell'Agenzia è stato accolto con esclusione del diritto al rimborso per abuso del diritto/frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della (---) s.r.l., confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva negato il rimborso. La Corte ha ritenuto infondati i due motivi di impugnazione: (1) non v'è carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, dato che il giudice d'appello ha spiegato il percorso logico fondato sulla documentazione acquisita in appello (compreso l'avviso di accertamento, anche se successivamente annullato per ragioni formali presso altra Commissione); (2) l'argomento che il diritto alla detrazione o al rimborso IVA sia sempre esercitabile indipendentemente dall'effettivo versamento non salva l'istanza di rimborso quando, alla luce degli elementi oggettivi del fascicolo, risultino elementi di abuso/frode (identità di compagine, mancato versamento, ecc.), che legittimano il giudice nazionale a negare il beneficio.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38-bis, comma 2

    Richiamato dal motivo di ricorso, è stato esaminato nel contesto della controversia: la Corte osserva che la decisione si fonda sulla ricostruzione di abuso/frode emersa dalla documentazione (e non su un'interpretazione automatica dell'art. 38-bis).

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19

    La Corte ricorda la regola secondo cui il diritto alla detrazione (e quindi, in astratto, al rimborso) è esercitabile indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta da parte del cedente; tuttavia tale principio non preclude che il diritto sia negato se è provato, con elementi oggettivi, che la detrazione/rimborso è invocata fraudolentemente.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE (Direttiva IVA), articolo 17, par. 2, lett. b (richiamata dalla giurisprudenza comunitaria)

    Interpretata dalla Corte di Giustizia nel senso che uno Stato membro non può subordinare il diritto alla detrazione all'effettivo pagamento quando il soggetto è titolare del diritto; tuttavia la lotta contro frode e abuso è obiettivo della direttiva e consente al giudice nazionale di negare la detrazione in presenza di elementi oggettivi di frode/abuso.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es.: causa C-414/10 Veleclair; Kittel; Recolta Recycling; C-712/17 En. Sa.; C-174/08 NCC Construction; C-277/09 S DeutschlandHoldings)

    Confermano il principio di neutralità dell'IVA e l'irrilevanza, in astratto, dell'effettivo versamento ai fini della detrazione, ma affermano altresì che, se la detrazione/rimborso è esercitata fraudolentemente, lo Stato membro può negare il beneficio; spetta al giudice nazionale valutare la sussistenza di elementi oggettivi di frode/abuso.

  • Cass. civ., 15 gennaio 2014, n. 662

    Citata dalla Corte di legittimità per affermare che il diritto alla detrazione è esercitabile indipendentemente dall'effettivo pagamento del tributo da parte del cedente, ma nel contesto generale della possibilità di controllo in caso di frode.

  • Cass. civ., 23 novembre 2018, n. 30346

    Riferimento sulla necessità e sufficienza della motivazione delle sentenze e sull'ipotesi di assoluta carenza di motivazione ai fini del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione/rimborso IVA è in linea di principio indipendente dall'effettivo pagamento dell'IVA da parte del cedente, ma questo principio non è assoluto: ove emergano elementi oggettivi che fanno ritenere l'operazione fraudolenta o un abuso del diritto, il giudice nazionale può negare il rimborso.
  • La circostanza che l'acquirente non abbia versato l'IVA al cedente, che il cedente non abbia versato l'IVA e che le due società abbiano compagine sociale identica sono indizi rilevanti che possono essere valutati insieme per ricostruire un abuso/frode fiscale e motivare il diniego del rimborso.
  • La documentazione prodotta in sede di gravame (inclusi avvisi di accertamento) può essere utilizzata dal giudice d'appello come elemento probatorio anche se, in altro giudizio, l'atto impositivo è stato annullato per ragioni formali; ciò che conta sono gli elementi di fatto rilevabili dal fascicolo.
  • L'onere della prova circa la legittimità dell'operazione grava su chi chiede la detrazione/rimborso: il contribuente deve documentare la genuinità dell'operazione e l'assenza di intento fraudolento.
  • In situazioni simili conviene conservare e produrre evidenze di pagamento effettivo, contratti, flussi finanziari, atti societari e prove di autonomia patrimoniale e gestionale tra le parti per contrastare sospetti di frode o indici di collegamento societario.
  • Se si riceve un avviso di accertamento che contesta abuso/frode, è strategico contestarlo tempestivamente e produrre prove sull'effettività dell'operazione; se l'avviso è annullato per ragioni formali, tuttavia, ciò non impedisce che gli elementi di fatto in esso contenuti vengano valutati in altri giudizi.

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