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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35041/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Trento che aveva riformato la sentenza di primo grado e condannato la ricorrente per il reato di appropriazione indebita. Le censure riguardano: a) vizio di motivazione per incompletezza e omissione nel considerare la difesa e la documentazione prodotta in primo e secondo grado; b) contestazione della tempestività della querela, sostenendo che l'azienda aveva conoscenza del fatto già con la missiva del 24/07/2018 (calo vendite) e non solo a seguito delle dichiarazioni raccolte nel 2020; c) critica della valutazione delle testimonianze (in particolare di Paoli Sergio) e dell'interpretazione dei dati contabili (numero scontrini, resi, andamento fatturato); d) dedotta lettura parziale degli atti e mancata motivazione sul superamento del ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso: ha dichiarato infondata la censura relativa alla tempestività della querela (confermando che la conoscenza certa del reato è da farsi decorrere dal 4/09/2020 e non dalla mera rilevazione del calo di vendite del 2018) e ha ritenuto inammissibili le restanti censure perché rappresentano valutazioni di merito ovvero richieste di rivalutazione del compendio probatorio non consentite in sede di legittimità. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p. (comma 1-bis)

    art. 442, comma 1-bis c.p.p.

    Richiamata come normativa processuale rilevante alla valutazione delle prove e delle formalità del processo; la Corte segnala che le doglianze sulla valutazione delle prove attengono al merito e sono inammissibili in Cassazione salvo vizi gravi della motivazione.

  • art. 546 c.p.p. (lett. e)

    art. 546, lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso; la Corte la usa per delimitare i profili di legittimità sindacabili in Cassazione rispetto a valutazioni di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sul potere istruttorio del giudice e sugli atti acquisiti d'ufficio; richiamata nel contesto della completezza dell'esame probatorio e della necessità che la motivazione colleghi gli elementi essenziali del compendio probatorio.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, sent. n. 37584/2019 (Di Lorenzo)

    Sez. 2 - Sentenza n. 37584 del 05/07/2019

    Principio secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, su basi serie e concrete, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; il mero dato di un calo di vendite è equivoco e non sufficiente a determinare tale conoscenza.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 41461/2012 (Bell'Arte)

    Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012

    Principio che limita il sindacato di legittimità sulla valutazione della credibilità della persona offesa o dei testimoni: tali valutazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono riconsiderabili in Cassazione se non in presenza di manifeste contraddizioni.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per la querela: in ambito penale la querela deve essere presentata nel termine che decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, su basi serie e concrete, della fattispecie delittuosa nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; elementi generici (es. un calo di vendite) non sono di per sé sufficienti.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: le censure che chiedono una riconsiderazione delle prove o della credibilità dei testimoni sono inammissibili, salvo che emergano vizi gravi e manifesti della motivazione (carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
  • Il giudice di merito non è tenuto a riferire su ogni singolo elemento di prova: è sufficiente che la motivazione indichi gli elementi essenziali che hanno determinato la decisione e che la loro valutazione sia logicamente coerente.
  • Per contrastare una decisione basata su riscontri testimonianziali e contabili, è necessario dimostrare specifici travisamenti degli atti o manifeste contraddizioni nella motivazione, non la semplice proposizione di una lettura alternativa dei medesimi fatti.
  • Se si contesta la tempestività della querela, è strategico dimostrare fatti obiettivi e documentali che attestino la conoscenza certa del reato in una data anteriore, non solo argomentazioni deduttive o interpretazioni soggettive di anomalie aziendali.

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