Cassazione Penale, Ordinanza n. 05479/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza impugnata, che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975. Il ricorso riguardava tre profili: la riferibilità all'imputato dell'arma bianca sequestrata, la negata lieve entità del fatto e la dosimetria della pena. La Corte osserva che tali doglianze sono formulate in modo assertivo, reiterativo e attengono a questioni di puro fatto, oltre a contestare una valutazione sulla pena già ampiamente motivata in termini di congruità; perciò non possono essere esaminate nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975
Norma incriminatrice richiamata come base della responsabilità penale confermata in appello; il ricorso non ne scalfisce la tenuta perché le censure attengono a profili di fatto e alla pena.
art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975
La Corte richiama il tema della negata lieve entità del fatto come oggetto di censura, ma ritiene la doglianza non scrutinabile in cassazione perché assertiva e di puro fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure meramente assertive, reiterative o che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio e dei fatti già valutati dai giudici di merito.
- Quando la motivazione sulla dosimetria della pena sia congrua e specificamente argomentata nei gradi di merito, la relativa doglianza non può essere utilmente riproposta in sede di legittimità se non deducendo un vizio di motivazione rilevante nei limiti del controllo di cassazione.
- La contestazione sulla riferibilità di un bene sequestrato all'imputato, se fondata su una rivalutazione del fatto e delle prove, resta estranea al sindacato di legittimità.
- La deduzione della lieve entità del fatto, ove richieda una nuova valutazione del fatto concreto, non è scrutinabile in cassazione se proposta come critica di merito priva di specifiche censure di legittimità.
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