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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12518/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione sulla qualificazione come amministratore di fatto, lamentando che la sentenza non abbia indicato le concrete condotte direttive attribuitegli e che egli avesse solo rapporti commerciali senza poteri sui conti; 2) violazione di legge e inversione dell'onere della prova in ordine alla distrazione di somme, sostenendo che la Corte avrebbe imposto a lui di dimostrare la destinazione delle somme violando la presunzione di innocenza; 3) vizio di motivazione e violazione di legge circa l'elemento soggettivo della bancarotta documentale contestata, chiedendo che la condotta fosse qualificata come bancarotta documentale semplice in mancanza di dolo specifico; 4) mancata motivazione circa la non concessione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato adeguatamente la qualificazione del Pelagalli quale amministratore di fatto sulla base di elementi quali le dichiarazioni al curatore, i contatti diretti con i clienti, la qualità di fiduciante nella societa che deteneva la maggioranza delle quote e la partecipazione all'inventario. Ha confermato il principio secondo cui, quando beni della società non sono rinvenuti, incombe sull'amministratore l'onere di dimostrarne la destinazione, a tutela del ceto creditorio; la Corte ha ritenuto che non risultasse documentata alcuna destinazione delle somme. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della bancarotta documentale nella forma specifica (occultamento/omessa tenuta delle scritture) avendo riscontrato omessa tenuta della contabilità nel biennio 2010-2011 e indicazioni di crediti fittizi, idonee a dimostrare il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. Sul piano sanzionatorio ha confermato la rideterminazione della pena da parte della Corte d'Appello (riduzione rispetto al primo grado a tre anni e sei mesi) e la conferma delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultima comma della legge fallimentare in misura pari alla pena principale. Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    La Corte ha applicato le disposizioni sull'ipotesi di bancarotta documentale (compresa l'ocultamento e l'omessa tenuta delle scritture) e ha confermato l'applicazione delle pene accessorie previste dall'ultimo comma in misura pari alla pena principale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite della materia accessibile in cassazione rispetto ai motivi proposti; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla norma e non è ammesso un riesame libero del materiale probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sulla base della norma la Corte ha disposto l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto richiede prove significative e conclusive dello svolgimento di funzioni direttive; il mero rapporto commerciale o il possesso di una procura generale non sono di per sé sufficienti.
  • Se beni o somme della società risultano mancanti e la curatela non ne individua la destinazione, l'onere probatorio circa la destinazione grava sull'amministratore, a tutela del ceto creditorio.
  • La bancarotta documentale si distingue tra occultamento/omessa tenuta (che può integrare il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e la semplice tenuta irregolare dei libri (dolo generico); la qualificazione richiede accertamenti sulla concreta disponibilità o mancanza delle scritture.
  • La Corte di Cassazione non procede a un nuovo esame libero del fatto e delle prove: valuta la correttezza giuridica, la coerenza e la completezza della motivazione dei giudici di merito.
  • In sede difensiva, in situazioni simili è cruciale conservare e produrre documentazione che dimostri la destinazione delle somme sociali e le deleghe operative formali per evitare la ricostruzione di responsabilità di fatto.
  • Nella determinazione della pena il giudice valuta l'entità delle distrazioni, le attenuanti e le aggravanti pregresse; precedenti penali gravi possono indurre il giudice a negare la prevalenza delle attenuanti.

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