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Ordinanza

Ordinanza n. 1180/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 21101/2025.

Giustizia amministrativa202601547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 21101/2025, favorevole alla società ricorrente in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di Agile Telecom S.p.A. e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. La società appellata ha proposto appello incidentale. Le parti hanno chiesto comunque la decisione sulla domanda cautelare dell'Autorità. Dal testo emerge che la controversia rientra nell'ambito dell'art. 119 c.p.a. e che il periculum in mora è stato dedotto in modo generico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della sentenza. La decisione è stata giustificata, anzitutto, dalla soggezione della controversia al rito abbreviato previsto dall'art. 119 c.p.a., che impone priorità alla definizione del merito. Il Collegio ha inoltre rilevato che il periculum in mora era stato prospettato genericamente. Ha considerato, infine, che la sentenza impugnata aveva accertato soltanto un vizio procedurale, lasciando integro e attuale il potere dell'Autorità di rideterminarsi. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza è stata respinta.

  • art. 119 c.p.a.

    La controversia è soggetta al rito abbreviato, con priorità nella definizione del merito; tale circostanza ha concorso a escludere l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette al rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a., la priorità assegnata alla definizione del merito costituisce elemento da considerare nella valutazione di una domanda cautelare proposta in appello.
  • La domanda cautelare in appello deve allegare in modo concreto e specifico il periculum in mora; una deduzione generica non è sufficiente a ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • Quando la sentenza di primo grado rileva esclusivamente un vizio procedurale e lascia integro il potere dell'amministrazione di rideterminarsi, l'attualità del potere amministrativo può escludere la necessità di sospendere cautelarmente gli effetti della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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