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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32667/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta conforme ai requisiti di legge, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese e non ricorrevano i presupposti richiamati per una diversa regolazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La parte ricorrente aveva promosso un giudizio davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una quota di un immobile. La domanda era stata respinta in primo grado e la decisione era stata confermata dalla Corte d'appello. La stessa parte ha poi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo una proposta di definizione in rito ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo le parti trovato un'intesa sulla materia del contendere, e ha formalmente rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; ultimo comma

    La proposta del consigliere delegato e la richiesta della parte di devoluzione della decisione al Collegio sono richiamate come passaggi del procedimento camerale; la Corte precisa inoltre che non opera l'ultimo comma in mancanza di conformità tra proposta e decisione.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è valida perché conforme ai requisiti prescritti dalla norma, con conseguente estinzione del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorrente dichiara di avere perso interesse alla decisione perché è intervenuta un'intesa tra le parti sulla materia del contendere e formalizza la rinuncia, la Corte prende atto della cessazione della controversia senza esaminare il merito.
  • In assenza di difese degli intimati e in presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, non è pronunciata statuizione sulle spese, salvo diverse condizioni processuali non ricorrenti nel caso concreto.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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