Cassazione Civile, Ordinanza n. 13013/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002. Il testo fornito non consente di ricavare con certezza l'esito complessivo del ricorso (accoglimento o rigetto) né la motivazione di merito della decisione.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Dal testo disponibile emerge solo che una società cooperativa agricola ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna, con controparte il lavoratore indicato come controricorrente. Il contenuto sostanziale della controversia e i motivi specifici del ricorso non sono desumibili dal brano fornito, che riporta essenzialmente l'intestazione della decisione e il dispositivo sulle spese/contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto"
La Corte applica la previsione sul c.d. raddoppio del contributo unificato, dando atto della sussistenza dei relativi presupposti processuali a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando ricorre la condizione processuale prevista dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, la Corte deve darne atto nel provvedimento, con conseguente obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
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