Cassazione Penale, Sentenza n. 20378/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità applicata a Gjinika (art. 56-bis legge n. 689/1981) in relazione a sentenza di condanna per violazione degli artt. 73, comma 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che l'avvio dell'attività poteva legittimamente avvenire solo dopo il passaggio in giudicato, che aveva svolto 200 ore prima della irrevocabilità (ore che dovrebbero mitigare la pena residua), che era stato ricoverato dal 15 dicembre 2023 e quindi legittimamente impedito, e che l'ordinanza non indicava quali condotte fossero di gravità sufficiente a giustificare la revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto in parte. Ha confermato la legittimità della revoca operata dal Tribunale di Ravenna quanto alla valutazione dell'inadempimento ritenuto grave sulla base delle relazioni UEPE (ultima relazione richiamata del 19/08/2025, con inadempimento constatato a far data dal 15/11/2023). Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena residua da ripristinare, disponendo il rinvio al Tribunale di Ravenna perché riesamini e quantifichi con chiarezza se e in quale misura le 200 ore eseguite prima dell'irrevocabilità sono state svolte positivamente e, se positive, le detragga secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 58 d.lgs. 28/08/2000, n. 274. Nel resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 56-bis legge n. 689 del 1981
art. 56-bis legge n. 689 del 1981
Norma che prevede l'applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità; la Corte richiama l'applicabilità della disciplina esecutiva collegata a tale sanzione.
art. 66 della legge n. 689 del 1981
Riferimento alla disposizione che disciplina la revoca della sanzione sostitutiva per mancata esecuzione: la Corte ritiene legittima la revoca quando sussiste un grave inadempimento accertato.
art. 63 legge n. 689 del 1981
La Corte interpreta l'art. 63 nel senso che la procedura esecutiva dei lavori di pubblica utilità è avviata dal giudice con la trasmissione della sentenza agli organi di pubblica sicurezza e all'UEPE, e che il condannato, una volta consegnata copia della sentenza e l'ingiunzione, ha l'onere di attivarsi per dare impulso alla procedura.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 63 legge n. 689/1981 per spiegare la procedura di trasmissione e presa in carico del condannato dall'UEPE senza interventi ulteriori del pubblico ministero.
art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
art. 58 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Applicato per il criterio di ragguaglio nella trasformazione/quantificazione dei periodi di lavoro di pubblica utilità già eseguiti ai fini della determinazione della pena residua da ripristinare dopo revoca.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
artt. 73, comma 1 e 5, d. P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata a titolo di reato per il quale è stata irrogata la pena sostitutiva; non interpretata nel dettaglio, ma costituisce il fondamento della condanna.
art. 70 legge n. 689 del 1981
Citato come norma che riguarda iniziative nel caso di più esecuzioni contemporanee; la Corte lo menziona per distinguere le competenze procedurali.
Massime di principio
- La revoca della sanzione sostitutiva per lavori di pubblica utilità è legittima quando dall'UEPE o da rapporti ufficiali risulti un inadempimento grave e protratto nella prestazione prevista.
- Il procedimento esecutivo dei lavori di pubblica utilità è avviato dal giudice con la trasmissione della sentenza agli organi di pubblica sicurezza e all'UEPE; da quel momento il condannato ha l'onere di attivarsi e presentarsi all'UEPE: l'inerzia ingiustificata può giustificare la revoca.
- Le attività svolte prima del passaggio in giudicato possono rilevare solo se sono state positivamente eseguite e documentate; se positive, devono essere computate e detratte dalla pena complessiva al momento della determinazione della pena residua da eseguire.
- In caso di impedimenti (es. ricovero ospedaliero) il soggetto deve fornire prova tempestiva e documentata dell'impedimento all'UEPE/autorità competente perché ciò possa essere valutato e considerato nel giudizio sull'adempimento.
- Il provvedimento di revoca deve specificare le condotte ritenute violative e la durata dell'inadempimento su cui si fonda la decisione; in mancanza di chiara quantificazione delle ore positive svolte, la Corte può annullare il provvedimento limitatamente al criterio di calcolo della pena residua.
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