Cassazione Penale, Ordinanza n. 23309/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per tentata estorsione. Ha dedotto: 1) violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non nella tentata estorsione; 2) violazione di legge per insussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie estorsiva; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla credibilità della persona offesa, costituitasi parte civile; 4) violazione di legge processuale e motivazione apparente, perché la sentenza di secondo grado avrebbe aderito in modo pedissequo alla motivazione di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte meri reiterativi delle doglianze già sollevate in appello e in parte manifestamente infondati, osservando che la sentenza impugnata aveva confutato puntualmente le censure con argomentazioni logiche e con richiami giurisprudenziali pertinenti, sia sulla qualificazione estorsiva del fatto e sull'elemento soggettivo, sia sulla credibilità della persona offesa, sia sulla legittimità della motivazione per relationem.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sulla configurazione del tentativo, in relazione alla contestata tentata estorsione.
Richiamato come norma incriminatrice dell'estorsione, ritenuta correttamente applicata alla condotta contestata.
Richiamato come fattispecie alternativa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, esclusa dalla Corte perché incompatibile con il fatto accertato e con l'elemento soggettivo estorsivo.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come estorsione, anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dipende dalla presenza dell'elemento soggettivo e della finalità di conseguire un profitto ingiusto mediante minaccia o coazione, non dalla mera pretesa di far valere un diritto.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente reiterative di motivi già devoluti e disattesi in appello, quando la sentenza impugnata abbia fornito una risposta puntuale e non illogica alle doglianze.
- Il giudizio sulla credibilità della persona offesa è censurabile in cassazione solo se la motivazione presenti vizi logicamente apprezzabili o travisamenti decisivi; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima quando il giudice di secondo grado richiami gli elementi già esaminati in primo grado e si concentri sugli aspetti nuovi o controversi, senza limitarsi a un'adesione acritica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla Corte.
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