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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33611/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 31 gennaio 2025. Il primo motivo lamentava un asserito travisamento del fatto da parte dei giudici di merito: la Corte di cassazione lo ha ritenuto non consentito in sede di legittimità, perché tendente a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze processuali, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha anche rilevato che la motivazione di merito era adeguata, richiamando in particolare il mancato accertamento peritale sui veicoli dovuto alla mancata collaborazione degli interessati e la falsità dei certificati medici prodotti nell'interesse dell'imputato. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché in appello la richiesta di massima espansione delle attenuanti era stata formulata solo come conseguenza dell'esclusione della recidiva, senza una specifica contestazione del giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche; la Corte territoriale aveva quindi correttamente risposto sul primo profilo e, per il resto, aveva rilevato la mancata contestazione specifica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre un mero travisamento del fatto quando la doglianza richiede alla Corte di cassazione una rivalutazione delle risultanze processuali già apprezzate dai giudici di merito.
  • Il giudizio di cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: se la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e coerente, la diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente è inammissibile.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche: se in appello si contesta solo un profilo subordinato, come l'esclusione della recidiva, non si può poi pretendere di rimettere in discussione un giudizio di bilanciamento non specificamente impugnato.
  • La manifesta infondatezza di uno o più motivi e la deduzione di questioni non consentite in cassazione giustificano la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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