Cassazione Civile, Ordinanza n. 17391/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento di euro 6.785 per compensi professionali maturati nell'attività svolta in relazione a un processo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione presuntiva triennale del credito. In cassazione il professionista ha dedotto: (1) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omesso esame dell'intera domanda ed extrapetizione/ultrapetizione, sostenendo che il giudice avesse accolto l'eccezione su un credito solo "eventuale" e residuo, nonostante le contraddizioni della difesa avversaria; (2) violazione dell'art. 297 c.p.c. per errata individuazione della data dell'ultima attività professionale, che avrebbe dovuto coincidere con la scadenza del termine semestrale per la riassunzione del processo pregiudicato; (3) violazione dell'art. 2957 c.c. perché la contestazione, da parte del debitore, dell'incongruità della richiesta avrebbe reso incompatibile l'eccezione di prescrizione presuntiva; (4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il convenuto intendeva provare solo l'avvenuto versamento di acconti e non il pagamento integrale del credito.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, perché l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che implichi, anche solo implicitamente, l'ammissione che l'obbligazione non è stata estinta. In particolare, la contestazione del quantum della pretesa è incompatibile con la prescrizione presuntiva. Per effetto dell'accoglimento del terzo motivo, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per denunciare asserito omesso esame dell'intera domanda e ultrapetizione, ma il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
Richiamato nel primo motivo per sostenere un vizio di extrapetizione/ultrapetizione, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la data di individuazione dell'ultima attività professionale; motivo assorbito.
La Corte ha ribadito che la prescrizione presuntiva è incompatibile con la contestazione del credito o del suo quantum da parte del debitore, perché tale comportamento implica l'ammissione non esplicita che il debito non sia stato estinto.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione che l'obbligazione non è stata estinta.
- La contestazione dell'an debeatur o del quantum della pretesa creditoria preclude l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché vale come ammissione incompatibile con l'asserita estinzione del debito.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e risulta assorbente, gli ulteriori motivi restano privi di esame.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17253/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17256/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17259/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17275/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17283/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →