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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19505/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una lite in materia di distanze legali tra fabbricati e opere edilizie eseguite su fondi confinanti. In primo grado una proprietaria di fondo aveva chiesto l’arretramento o la demolizione delle opere realizzate dai vicini, contestando anche l’apertura di luci e vedute illegittime e domandando il risarcimento del danno; una delle convenute aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale contro l’attrice per opere da quest’ultima realizzate sul proprio fondo. La Corte d’appello aveva respinto il gravame della convenuta appellante e l’aveva condannata a rifondere le spese del grado non solo all’originaria attrice, ma anche ad altri soggetti qualificati dalla stessa Corte come litisconsorti meramente processuali, cioè destinatari della notifica dell’appello ai sensi dell’art. 332 c.p.c. soltanto per litis denuntiatio. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 332 c.p.c., sostenendo che, in una causa scindibile, i destinatari della notifica dell’appello ex art. 332 c.p.c. non diventano parti del giudizio di secondo grado ai fini della condanna alle spese, sicché nei loro confronti non opera il principio di soccombenza. I controricorrenti hanno eccepito difetto di procura speciale e difetto di specificità del motivo, ma tali eccezioni sono state respinte dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari dei controricorrenti: la procura speciale era valida e il richiamo a una diversa procura era stato considerato un mero refuso; il motivo era specifico perché l’unico capo ancora controverso in appello era quello sulle spese. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese. Ha quindi deciso nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., eliminando la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di appello in favore degli appellati diversi dall’originaria attrice, poiché costoro erano stati solo litisconsorti processuali destinatari di litis denuntiatio e non veri contraddittori della ricorrente. Ha inoltre condannato in solido quei soggetti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, mentre ha dichiarato irripetibili le spese nei confronti dell’intimata estranea al thema decidendum residuo.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza opera solo tra parti che siano effettivi contraddittori nel rapporto processuale rilevante ai fini della condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla regolazione delle spese, ma la decisione si fonda principalmente sull’assenza di un rapporto processuale tra le parti interessate alla condanna e i meri litisconsorti processuali.

  • art. 332 c.p.c.

    La notificazione dell’impugnazione ai litisconsorti processuali ha funzione di litis denuntiatio: serve a consentire eventuali impugnazioni autonome, ma non trasforma i destinatari in parti del giudizio di appello ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del vizio denunciato, come violazione di legge per erronea applicazione delle norme sulle spese e sull’impugnazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere la causa nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell’adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione relativi a cause scindibili, il destinatario della notificazione dell’impugnazione ex art. 332 c.p.c. per sola litis denuntiatio non diventa, per ciò solo, parte contraddittore dell’impugnante ai fini della regolazione delle spese.
  • In assenza di un effettivo rapporto processuale tra impugnante e litisconsorte processuale, non opera nei loro confronti il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e non può essere posta a loro favore la condanna alle spese del grado.
  • Quando il thema decidendum residuo riguarda solo la statuizione sulle spese e non occorrono nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito sulla regolazione delle spese.
  • L’errata condanna alle spese in favore di soggetti chiamati nel giudizio solo come litisconsorti processuali è emendabile eliminando il relativo capo di condanna e, se del caso, regolando le spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza tra le sole parti effettivamente in lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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